Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Liguria n. 1043 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio. L’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’ente intimato consolida il diritto all’esecuzione della sentenza di condanna. Il giudice nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, fissando un autonomo termine per l’esecuzione in sostituzione dell’amministrazione. Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, applica la penalità di mora ex art. 114 c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’ente debitore. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Quattro docenti hanno agito davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 1.6.2023, n. 537, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.

Le annualità riconosciute variavano da un solo anno scolastico fino a sei, con importi complessivi differenziati. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il presupposto dell’azione è duplice: da un lato l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata, dall’altro l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Accertati questi presupposti, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del ricorso.

Il Collegio ha inoltre ravvisato i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il TAR ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione ovvero, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *