L’interesse al ricorso contro il titolo edilizio non deriva dalla sola vicinitas (Cons. Stato n. 10440 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, la vicinitas individua la legittimazione al ricorso ma non dimostra, da sola e in automatico, la sussistenza dell’interesse al ricorso. Quest’ultimo va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato e richiede la prova della concreta utilità ricavabile dall’annullamento e dall’effetto ripristinatorio. Non integra l’interesse ad agire la mera affermazione della illegittimità dell’atto, né la prospettata menomazione di valori urbanistici: il pregiudizio deve essere allegato e dimostrato con riferimento alla sfera giuridica del ricorrente. Il giudice accerta d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile impugna davanti al TAR Sardegna il provvedimento unico con cui il Comune ha accolto la richiesta di variante presentata dai titolari dell’edificio adiacente, per sistemazione esterna, veranda e opere interne. La contestazione riguarda in particolare un muro di contenimento in blocchi di cemento, già realizzato, che il ricorrente ritiene posto in essere senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.

Gli atti successivi, con cui le amministrazioni hanno escluso la necessità dell’autorizzazione paesaggistica ritenendo l’opera rientrante nel regime dell’edilizia libera, e il permesso di costruire in sanatoria vengono impugnati con motivi aggiunti. Il TAR dichiara inammissibili ricorso e motivi aggiunti per difetto di interesse, ritenendo generiche le allegazioni del ricorrente sul pregiudizio. Propone appello la parte privata, contestando la pronuncia di inammissibilità e riproponendo nel merito i motivi non esaminati.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama i principi della Adunanza Plenaria 22 dicembre 2021 n. 22, che ha riaffermato la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso. Il criterio della vicinitas non vale da solo a dimostrare l’interesse, che consiste nello specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato e può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso.

Secondo la Plenaria, occorre la prova dell’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio, che è funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Il Collegio verifica quindi se l’appellante abbia assolto a questo onere.

L’appellante fonda il proprio interesse sulla menomazione di valori urbanistici che, a suo dire, conseguirebbe inesorabilmente agli abusi edilizi, sostenendo che l’interesse si manifesti in re ipsa per la natura abusiva delle opere. Per la Corte lo schema argomentativo si risolve nella mera riaffermazione del criterio della vicinitas, senza alcuna prova del pregiudizio subito per effetto della costruzione.

Ciò che integra l’interesse ad agire non è la mera illegittimità dell’atto, ma l’esistenza di un concreto pregiudizio che dall’annullamento e dal conseguente effetto ripristinatorio riceverebbe tutela. Nel caso esaminato il pregiudizio dedotto si sostanzia nella richiesta di constatazione dell’illegittimità dell’atto, senza valutazione del pregiudizio in concreto sofferto: l’interesse finisce così per consistere nel ripristino della legittimità violata.

L’argomentazione si pone quindi all’opposto di quanto stabilito dalla Plenaria, perché limita le condizioni dell’azione alla sola legittimazione collegata alla vicinitas, senza verifica del pregiudizio arrecato all’opus. Il primo motivo di appello è infondato e l’appello va respinto, con conferma della sentenza. Restano assorbiti i motivi riproposti nel merito. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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