Offerta tecnica che limita la gratuità dei mezzi sostitutivi è peggiorativa e va rivalutata (TAR Basilicata n. 42 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di gara incorre in travisamento dei fatti ed erroneità di valutazione quando attribuisce un punteggio premiale all’offerta tecnica che, in relazione alla gestione del parco veicolare, introduce una limitazione temporale alla gratuità degli automezzi sostitutivi in caso di guasto, laddove la legge di gara imponga la sostituzione “a totale cura e onere dell’impresa appaltatrice” senza limiti di durata. Tale previsione costituisce una deroga peggiorativa rispetto agli obblighi minimi del capitolato e altera l’allocazione dei rischi e il sinallagma contrattuale, con conseguente illegittimità della valutazione e necessità di rinnovo della stessa da parte della commissione in diversa composizione.
Il Fatto
Il Comune di Spinoso ha indetto una procedura di gara, gestita dalla Centrale unica di committenza dell’Associazione consortile Collina Materana, per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti. Alla selezione hanno partecipato cinque operatori: prima classificata è risultata la controinteressata, con un punteggio di 93,008, mentre la ricorrente si è classificata seconda con 91,124 punti.
Avverso l’esito della gara e l’aggiudicazione definitiva è insorta la seconda classificata, deducendo plurimi vizi concernenti l’offerta tecnica dell’aggiudicataria. In particolare, la ricorrente ha lamentato che l’offerta avrebbe alterato le modalità di erogazione del servizio “porta a porta”, introdotto condizioni sospensive illegittime e previsto una limitazione della gratuità dei mezzi sostitutivi in caso di guasto. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la declaratoria di inefficacia del contratto, con intenzione di surrogarsi nell’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto scrutinato la censura relativa alla promozione del compostaggio domestico nell’offerta della controinteressata, rilevandone l’infondatezza. La proposta è stata ritenuta coerente con il criterio di valutazione n. 1 del disciplinare, che assegna il punteggio più alto alle soluzioni per l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti, nonché con la gerarchia di priorità fissata dall’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006. Il servizio “porta a porta” resta garantito per tutte le utenze, essendo il compostaggio configurato come opzione volontaria e migliorativa.
Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza sulla subordinazione dell’avvio del compostaggio all’adozione di un regolamento comunale. Il Collegio ha chiarito che la previsione del regolamento è indicata come “necessaria” soltanto per l’inclusione dei dati nelle dichiarazioni ufficiali ORSO 3.0 e MUD, non già come condizione sospensiva per l’operatività del servizio, configurandosi l’attività di supporto dell’offerente come collaborazione parallela all’attività dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, concernente l’attribuzione del punteggio per il criterio n. 3 relativo alla gestione del parco veicolare. L’offerta dell’aggiudicataria prevedeva automezzi sostitutivi gratuiti solo per due settimane lavorative, con addebito dei costi alla stazione appaltante oltre tale termine secondo le tabelle ACI. Tale previsione è stata ritenuta in diretto contrasto con l’art. 19, comma 10, del capitolato speciale d’appalto, che impone all’appaltatore la continua disponibilità in efficienza dei mezzi e la sostituzione “a totale cura e onere” dell’impresa, senza alcun limite temporale.
La commissione giudicatrice ha pertanto errato nel premiare come migliorativa una proposta che introduce una deroga peggiorativa rispetto agli obblighi minimi di gara, alterando l’allocazione dei rischi. Il vizio è stato ritenuto decisivo anche in ragione dell’esiguo scarto di punteggio tra prima e seconda classificata, pari a 1,885 punti. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dei verbali di gara limitatamente all’attribuzione del punteggio per il criterio n. 3 e del provvedimento di aggiudicazione, disponendo il rinnovo della valutazione da parte della commissione in diversa composizione. Le spese sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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