Silenzio-inadempimento sul rinnovo del permesso di soggiorno: il provvedimento sopravvenuto rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 878 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, presupposto della condanna è che, al momento della pronuncia, perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse ad agire. L’adozione, in corso di giudizio, di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, determina una sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La determinazione favorevole all’istante, comunicata nelle more del giudizio, non integra una mera cessazione della materia del contendere, ma priva di oggetto l’azione avverso l’inerzia, atteso che l’interesse alla definizione del procedimento risulta comunque soddisfatto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 10.02.2025, tramite servizio postale abilitato, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Convocato dall’Ufficio Immigrazione per i rilievi fotodattiloscopici il 29.07.2025, non riceveva alcuna comunicazione o provvedimento, nonostante il decorso del termine legale di conclusione del procedimento. Dopo un formale sollecito del difensore, rimasto senza esito, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta e risarcimento del danno da ritardo.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione depositava una relazione dalla quale emergeva che la pratica era stata validata e che il titolo di soggiorno, stampato, era stato inviato per la consegna, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha in primo luogo rilevato come il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, piuttosto che definito con cessazione della materia del contendere. Nell’azione avverso il silenzio, l’interesse ad agire permane solo se l’inerzia dell’Amministrazione sussista ancora al momento della decisione. L’adozione sopravvenuta del provvedimento espresso, intervenuta nel corso del giudizio, fa venire meno l’interesse alla pronuncia, rendendo il ricorso improcedibile.
Il Collegio ha precisato che una conclusione diversa si imporrebbe solo nel caso in cui l’Amministrazione non concluda il procedimento o adotti un atto meramente endoprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce un autentico provvedimento ultimativo. Nel caso di specie, invece, il rilascio e l’invio del titolo di soggiorno per la consegna integrano un provvedimento espresso che ha posto fine all’illegittima inerzia, sia pure solo in corso di giudizio.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha escluso la possibilità di definire la questione con separato rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., in quanto la richiesta, contenuta nella sola epigrafe del ricorso e non sviluppata negli scritti difensivi, è risultata generica e apodittica. L’incompletezza della domanda non ha consentito al giudice di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.
L’andamento del processo ha comunque indotto il Collegio a porre le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, in considerazione della natura seriale del contenzioso e dell’inerzia serbata sino alla proposizione del ricorso. La condanna alle spese è stata pronunciata in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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