Esecuzione del giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1002 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto pagamento o dell’intervento di fatti estintivi del credito consolida l’obbligo esecutivo. All’accoglimento consegue la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, con liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1259, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 21/11/2024. Con quel provvedimento l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento della somma di 3.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite. La condanna traeva origine dall’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022.

Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La sentenza è stata notificata all’amministrazione debitrice il 18/2/2025. Non essendo seguita l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio esecutivo. La sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente ed è passata in giudicato. Sono state rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

L’amministrazione, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Tale difetto di contestazione ha consolidato l’obbligo esecutivo e ha reso il ricorso fondato. Il Collegio ha richiamato i propri precedenti conformi, espressamente indicati nella decisione.

Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione di rilasciare la Carta del docente e di accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e oltre spese di lite e accessori. L’adempimento è stato fissato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere direttamente nell’ulteriore termine di sessanta giorni, depositando poi una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate con riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate. Il compenso del commissario, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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