L’attribuzione dei benefici deve seguire il solo riconoscimento dell’infermità insorta durante il servizio (TAR Abruzzo n. 292 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto ai benefici di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 è subordinato esclusivamente alla circostanza che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego, non anche che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avvenga in tale periodo. L’inciso che subordinava la concessione del beneficio al riconoscimento dell’infermità in costanza di rapporto di impiego è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la durata del procedimento amministrativo non può incidere sulla spettanza del diritto. Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato esclusivamente sulla citata condizione caducata, con obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sugli effetti economici del riconoscimento. La domanda relativa alla decorrenza dei benefici resta, invece, devoluta alla fase amministrativa, non potendo il giudice sindacare poteri non ancora esercitati.

Il Fatto

Un Ufficiale dell’Aeronautica Militare in congedo dall’01.06.2019 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità il cui accertamento, avviato nel 2018, si concludeva con la formalizzazione di un decreto dirigenziale il 27.04.2020, in data successiva alla cessazione del rapporto. Sulla base della sua istanza di attribuzione dei benefici di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, l’amministrazione opponeva un diniego, sostenendo che l’ascrizione dell’infermità e il riconoscimento della causa di servizio non risultavano avvenuti in costanza di servizio.

La Motivazione della Corte

La decisione prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 limitatamente all’inciso “in costanza di rapporto di impiego”. Il TAR richiama il principio espresso dal Giudice delle leggi: gli elementi costitutivi del diritto al beneficio sono l’infermità e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici trovano la loro ragione nella necessità di compensare il sacrificio derivante dall’attività di servizio.

La condizione dell’avvenuto riconoscimento in costanza di rapporto introduce un elemento estraneo alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, aggiungendo un fattore, quale la durata del procedimento amministrativo, che sfugge al controllo del dipendente e non attiene ai presupposti costitutivi del diritto. Il riconoscimento dell’infermità ha natura meramente certativa di una situazione giuridica già maturata durante il servizio. Il TAR ritiene, di conseguenza, illegittimo il provvedimento impugnato che, fondandosi esclusivamente sul presupposto caducato dalla Consulta, è stato annullato, con condanna dell’amministrazione ad adottare una nuova determinazione conforme ai criteri derivanti dalla pronuncia.

La domanda di accertamento del diritto alla decorrenza dei benefici dalla data della domanda amministrativa è, invece, respinta. Il collegio richiama i limiti di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., rilevando come, in difetto di una precedente pronuncia amministrativa, il giudice non possa sostituirsi alla pubblica amministrazione, la quale non ha mai valutato la decorrenza degli effetti economici, essendo il relativo esame precluso dal diniego a monte. La nuova determinazione amministrativa dovrà quindi comprendere anche un giudizio sul termine di decorrenza degli effetti patrimoniali.

Parimenti respinta è la domanda risarcitoria. Difetta il requisito dell’ingiustizia del danno, essendo la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. subordinata alla prova di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo; l’onere probatorio, non assolto dal ricorrente, non può dirsi supplito dalla sola illegittimità dell’atto, in quanto l’obbligo di ripronunciarsi potrebbe comunque soddisfare gli interessi economici sottesi alla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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