Esclusione per omessa dichiarazione delle pendenze fiscali nel nuovo codice appalti (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 82 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente codice dei contratti pubblici l’operatore economico che partecipa a una gara è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, comprese le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale e contributiva. L’omessa dichiarazione non è circostanza neutra: incide sul processo decisionale della stazione appaltante e viola i doveri di buona fede, trasparenza e leale collaborazione. Spetta esclusivamente alla stazione appaltante, e non al concorrente, valutare la rilevanza delle pendenze ai fini dell’affidabilità. Il giudizio di affidabilità è espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

Il Fatto

Un istituto pubblico bandisce una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di gestione armatoriale di una nave da ricerca. All’esito delle operazioni un costituendo r.t.i., risultato primo graduato, viene escluso dalla gara con provvedimento della stazione appaltante, su proposta del RUP, per il difetto dei requisiti generali. La stazione appaltante contesta alla capogruppo la mancata dichiarazione di plurime violazioni di carattere fiscale di importo rilevante, non indicate nell’offerta né nel DGUE, e rileva inoltre la irregolarità del DURC di una delle mandanti.

La capogruppo impugna l’esclusione e gli atti del sub-procedimento di verifica, chiedendo l’annullamento e, in via derivata, lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione in proprio favore. Propone poi tre ricorsi per motivi aggiunti avverso la proposta di aggiudicazione alla seconda graduata, la proroga dei termini e i verbali della commissione. Resiste l’istituto, chiedendo la reiezione; interviene la seconda classificata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei suoi confronti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di rito sollevata dall’interveniente, ma la tralascia applicando il principio per cui, in presenza di ragioni che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato dall’esaminare le questioni processuali. Nel merito, il provvedimento di esclusione è sorretto da più ragioni autonome, ciascuna idonea di per sé a sostenerlo: basta la legittimità di una sola a resistere all’annullamento.

Assume rilievo dirimente la sussistenza delle gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate non dichiarate dalla capogruppo, addotte a fondamento dell’esclusione. Il d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, secondo l’art. 96, comma 14. L’art. 5, comma 1, del medesimo decreto codifica il principio di buona fede e tutela dell’affidamento, che responsabilizza reciprocamente amministrazione e concorrenti. La stazione appaltante può escludere l’operatore che ha commesso le gravi violazioni ai sensi dell’art. 95, comma 2.

Il Tribunale sottolinea che l’omissione informativa non è neutra: è idonea a incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse consolidata, sub iudice o di importo opinabile. L’esclusione, osserva il Collegio, non è stata disposta per la mera esistenza delle pendenze, ma all’esito di una valutazione discrezionale sul comportamento complessivamente tenuto dall’operatore: questi si è di fatto arrogato una valutazione unilaterale di irrilevanza delle pendenze che non gli competeva. L’obbligo dichiarativo si estende a tutte le pendenze suscettibili di incidere sull’affidabilità, anche quando penda il termine di impugnazione o siano attivate iniziative difensive.

Il giudizio sull’affidabilità è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, profili che nel caso non emergono. Il ricorso introduttivo e i tre motivi aggiunti sono pertanto respinti come infondati; la legittimità dell’esclusione comporta la carenza di interesse a dolersi degli atti successivi. Il Collegio dispone inoltre l’estromissione dal giudizio delle amministrazioni prive di legittimazione passiva e condanna la ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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