PEF rimodulato in verifica di congruità e legittimità dell’esclusione (TAR Lombardia n. 991 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di servizi, il Piano Economico Finanziario è legato all’offerta da un nesso sostanziale e teleologico e non può essere considerato alla stregua di un modello a contenuto libero, modificabile ex post in sede di verifica. La riformulazione radicale del P.E.F. a seguito delle richieste di chiarimenti della stazione appaltante ne altera l’impostazione originaria e denota una carenza sostanziale dell’offerta, legittimando l’esclusione. La verifica di congruità del P.E.F., pur non sovrapponibile alla verifica di anomalia in senso tecnico, ne condivide la ratio di fondo e consente di escludere le offerte complessivamente inaffidabili. Il R.U.P. non è tenuto a richiedere ulteriori chiarimenti, trattandosi di facoltà rimessa alla sua ponderata valutazione.
Il Fatto
Il Comune di Monza ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione, per quarantotto mesi, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post incidente. Il corrispettivo del concessionario è costituito dal trasferimento del diritto al risarcimento verso i soggetti danneggianti e le compagnie assicurative. Il Disciplinare imponeva di allegare alla busta economica il P.E.F., redatto secondo un modello predisposto dalla stazione appaltante.
All’esito della gara, la ricorrente è risultata prima classificata. Il Comune ha avviato la verifica di congruità del P.E.F. ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare e, valutati i giustificativi, ha disposto l’esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, rilevando la produzione di un secondo P.E.F. con sostanziali elementi di novità. La ricorrente ha impugnato l’esclusione, unitamente agli atti di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la funzione del P.E.F. nelle concessioni di servizi. Esso garantisce l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa e la corretta allocazione dei rischi lungo l’intera gestione, consentendo all’amministrazione di valutare l’adeguatezza dell’offerta e la sua effettiva realizzabilità. La disciplina della lex specialis, che imponeva la produzione del documento a pena di esclusione, non è stata impugnata e costituisce presupposto delle valutazioni.
Il Collegio ha escluso che la verifica di congruità sia preclusa dalla natura concessoria dell’affidamento. La dequotazione dell’elemento prezzo non impedisce alla stazione appaltante di sindacare i profili economici dell’operazione, accertando la serietà della proposta e la sua sostenibilità nel tempo. La verifica di congruità, pur non coincidendo con la verifica di anomalia, ne condivide la ratio e consente di escludere le offerte complessivamente inaffidabili.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che le modifiche al P.E.F. abbiano inciso su molteplici aspetti, comportando la riformulazione integrale del Rendiconto Finanziario e la differente gestione della Cassa e dei Fondi Ammortamento. Lo stretto legame tra P.E.F. e offerta impedisce variazioni rilevanti: le modifiche ammissibili sono solo di entità limitata, motivate da oggettive sopravvenienze o errori di calcolo, e non possono servire a correggere ex post un’offerta priva dei canoni di serietà.
Respinta anche la censura sull’obbligo di ulteriori chiarimenti: l’art. 22 del Disciplinare configura la richiesta di supplemento istruttorio come mera facoltà (“può chiedere”) del R.U.P. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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