Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 566 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorrente assolve all’onere probatorio quando dimostra l’esistenza del titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, la sua efficacia e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Grava invece sull’Amministrazione, in forza dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato: la mancata deduzione dell’avvenuto adempimento né di alcuna valida giustificazione dell’inadempimento integra il presupposto dell’accoglimento del ricorso. Il commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Una docente ottiene, con sentenza n. 434/2025, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un valore complessivo di € 1500,00.

La sentenza del giudice del lavoro viene ritualmente notificata e passa in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi dà spontanea esecuzione. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese. L’Amministrazione, pur evocata, non articola difese sul punto dell’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Non risulta, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio richiama l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, spettava all’Amministrazione provare l’estinzione o l’inefficacia di quel fatto.

L’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso: la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una serie di precedenti dei giudici amministrativi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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