Inottemperanza del Ministero per il mancato inquadramento del collaboratore scolastico (TAR Lazio n. 13944 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, integra il presupposto dell’inottemperanza ex art. 114 c.p.a., atteso che l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di opportunità amministrativa o difficoltà pratiche. Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione, pur costituita, che non spieghi difese rende non contestati i fatti allegati dal ricorrente. La mancata esecuzione, nei termini assegnati dal giudice dell’ottemperanza, legittima la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con condanna dell’amministrazione all’inquadramento nella fascia stipendiale spettante e al pagamento delle relative somme. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva impugnato la decisione, ma l’appello era stato definitivamente rigettato, con passaggio in giudicato della sentenza.
Nonostante il giudicato formatosi, l’amministrazione non aveva ottemperato. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva offerto alcun elemento per dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Tale condotta processuale ha reso non contestati i fatti dedotti dal ricorrente riguardo al mancato pagamento delle somme e alla mancata ricostruzione della carriera, integrando il presupposto dell’inottemperanza.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione. L’obbligo di conformarsi al giudicato non incontra deroghe, potendo l’amministrazione esercitare solo una limitata discrezionalità sul quomodo dell’esecuzione, e mai sull’an e sul quando.
Accertata l’inerzia, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza ottemperanda entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, con riconoscimento dell’anzianità, pagamento delle somme e inquadramento nella qualifica di collaboratore scolastico. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha accolto l’istanza, disponendo che la penalità decorra dal giorno dell’eventuale inottemperanza agli assignati termini e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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