Sei scatti stipendiali riconosciuti al personale militare cessato a domanda con 55 anni di età (TAR Pescara n. 94 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come convertito e modificato, riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, che cessi dal servizio a domanda pur avendo maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Tale beneficio, avente natura di retribuzione differita, si applica al trattamento di fine servizio e non subisce limitazioni per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, norma che incide esclusivamente sulla base pensionabile, non già sull’indennità di buonuscita.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri collocati a riposo per domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, chiedevano all’INPS e al Comando Generale dell’Arma il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’Istituto respingeva le istanze, ritenendo tale beneficio non spettante ai soggetti collocati a riposo a domanda, equiparando tale ipotesi a quella di cessazione volontaria dal servizio e invocando le limitazioni contenute nell’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997. I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso aderendo all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, successivamente alla composizione del contrasto da parte del Consiglio di Stato, Sez. II, 18 aprile 2023, n. 3909 e successive conformi, favorevole al riconoscimento del beneficio in favore di tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare.
La sentenza chiarisce che l’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 subordina il riconoscimento dei sei scatti stipendiali al solo duplice requisito del compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, senza distinguere tra cessazione dal servizio per limiti di età e cessazione a domanda. La nozione di “forze di polizia” è interpretata in senso ampio, comprendendo anche l’Arma dei Carabinieri.
Quanto all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, il Collegio ne esclude l’operatività nel caso di specie, rilevando che tale disposizione incide esclusivamente sulla base pensionabile, come emerge dalla sua lettera e dal rinvio all’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992. Essa non modifica affatto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che mantiene natura di retribuzione differita, rispetto alla quale il beneficio dei sei scatti conserva piena operatività anche in caso di cessazione a domanda.
All’accoglimento del ricorso consegue la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali, di norma senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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