L’ottemperanza per la carta docente: il TAR ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 2648 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta docente, ex art. 1, comma 121, l. 107/2015, costituisce titolo esecutivo valido per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta per gli anni scolastici indicati, una volta passato in giudicato, impone al TAR di dichiarare l’inottemperanza e di ordinare l’esecuzione, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Con sentenza pubblicata in data 19 marzo 2025, il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto di un docente alla carta docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione e a corrispondere i relativi importi. La sentenza è passata in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha, tuttavia, dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, contestando l’inadempimento dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere, ma non ha contestato la mancata ottemperanza all’obbligo derivante dal titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia premette che la sentenza del giudice ordinario, oggetto della richiesta di esecuzione, è passata in giudicato, come comprovato dalla documentazione prodotta. È stato inoltre rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La pretesa del ricorrente risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo.
Sulla base di tali elementi, il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, dichiarando l’inottemperanza del giudicato e ordinando all’Amministrazione di darvi esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Tale soggetto sarà investito solo su istanza del creditore, trascorso inutilmente il termine assegnato, e dovrà provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni, anche avvalendosi di un funzionario delegato. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, cui non è dovuto alcun compenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo complessivo di € 800,00, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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