Giudizio di ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta in caso di inerzia del Ministero (TAR Lombardia n. 3702 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è strumento idoneo a ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro che riconoscono il diritto alla carta elettronica del docente, trattandosi di obbligo di dare riconducibile a rapporto di pubblico impiego. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione deve essere condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta, che opera come organo ausiliario del giudice e può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito della somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, questa non aveva dato corso ad alcun adempimento. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era ritualmente notificato, risultando inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La domanda è stata ritenuta fondata: l’Amministrazione è stata condannata a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, che dovrà operare entro 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Trattandosi di funzioni affidate a dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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