Ottemperanza alla Carta elettronica docente: no all’astreinte per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 1172 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, ne ordina l’esecuzione e nomina il Commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative previste dalla norma, e il ritardo sia riconducibile alla complessità del procedimento e alla mole eccezionale del contenzioso seriale. La mancata disponibilità di cassa non è causa legittima di impedimento all’esecuzione, dovendo il Commissario porre in essere ogni iniziativa necessaria.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 1.500,00. La sentenza, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, era passata in giudicato.

Non essendo intervenuta alcuna esecuzione spontanea, in particolare per il capo relativo al rilascio della Carta, e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Rileva che la sentenza ottemperanda è stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva, e che è decorso inutilmente il termine di 120 giorni per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Accertato che la sentenza è definitiva, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e che l’Amministrazione non ha dato esecuzione, il TAR dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione entro 60 giorni, ordinando di attivare la Carta e di versarvi l’importo oggetto di condanna, esclusi ulteriori accessori, non equiparabile a voci retributive.

Viene nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia, con ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio, ove manchi stanziamento, e all’impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzione affidata a dipendente pubblico già inserito nella struttura.

È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui la specialità del debitore pubblico ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, e la mole eccezionale del contenzioso seriale sulla Carta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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