Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente: no all’astreinte (TAR Veneto n. 1170 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione di sentenze che accertino il diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente“. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata ove sussistano “altre ragioni ostative”, integrate dalla crisi della finanza pubblica e dalla complessità procedimentale dell’adempimento. La nomina del Commissario ad acta non richiede la corresponsione di alcun compenso quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Treviso con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio prestato a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi € 1.500,00.

La parte espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e che la stessa è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e chiede, oltre all’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti precisati. Richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996, e la sentenza è passata in giudicato come da certificato prodotto in giudizio.

Accertato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia, il Tribunale dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la “Carta elettronica” e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non equiparabili a voci retributive. Nomina quindi, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.

Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della nomina del commissario ad acta. Richiamata la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Collegio osserva che la norma ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative“, correlate alle difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità procedimentale dell’adempimento, che coinvolge più soggetti e società, e la mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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