Prescrizione dell’obbligazione di urbanizzazione e svincolo della polizza fideiussoria (TAR Molise n. 348 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del Comune di pretendere l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, o il pagamento del relativo contributo, nell’ambito di una convenzione di lottizzazione stipulata ai sensi dell’art. 28 l. n. 1150/1942, è un diritto di credito soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., il cui termine decorre dalla scadenza del termine decennale di efficacia della convenzione, momento in cui la prestazione diviene esigibile, e non già dalla stipula dell’accordo. La prescrizione dell’obbligazione garantita comporta l’obbligo dell’ente locale di svincolare la polizza fideiussoria prestata a garanzia delle opere; la relativa domanda di annullamento del diniego di svincolo, fondata su una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è preclusa dalla mancata impugnazione di precedenti dinieghi di contenuto confermativo.
Il Fatto
La società, stipulata con il Comune una convenzione di lottizzazione il 19.09.1994, rilasciava una polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Con istanza del 02.03.2023, la società chiedeva lo svincolo della garanzia, assumendo la prescrizione dell’obbligazione sottostante. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 03.03.2023, avverso il quale la società proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento del diniego, l’accertamento dell’obbligo di svincolo e la condanna al risarcimento del danno.
Il Comune resisteva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di precedenti dinieghi e deducendo l’infondatezza nel merito. La causa era trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 01.07.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le eccezioni pregiudiziali del Comune, rilevando che la domanda caducatoria si fonda su una posizione di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.; pertanto, le preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione di atti confermativi, proprie dei giudizi su interessi legittimi, non trovano applicazione nella fattispecie.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il motivo di ricorso incentrato sulla prescrizione dell’obbligazione. Richiamando i principi delle Sezioni Unite espressi da Cass. n. 1615/2015, il Collegio ha affermato che il diritto del Comune di avvalersi della tutela dell’esecuzione del contratto non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione. La prescrizione, di durata decennale ex art. 2946 c.c., decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile, ossia dal compimento del termine decennale di efficacia della convenzione, e non dalla data di stipula dell’accordo.
Nella specie, la convenzione risalente al 19.09.1994 aveva efficacia fino al 19.09.2004; il termine di prescrizione decennale si è pertanto perfezionato il 19.09.2014. La pretesa del Comune è stata quindi dichiarata prescritta, con conseguente obbligo di svincolo della polizza. Il Collegio ha dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo all’avvenuta realizzazione delle opere, rilevando comunque l’assenza di prova del collaudo.
La domanda risarcitoria è stata invece respinta. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’ente locale, attesa la non univocità dell’orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza dei termini, e ha valorizzato la condotta della ricorrente, che aveva omesso di impugnare i precedenti dinieghi, circostanza rilevante ex art. 1227 c.c.. La parziale soccombenza ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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