Il rifiuto di rinegoziazione è potere autoritativo che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1071 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla fase esecutiva di una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica quando l’amministrazione eserciti un potere autoritativo, come nel caso della decisione di non aderire alla richiesta di rinegoziazione dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto. La rinegoziazione, in assenza di una clausola contrattuale che ne predetermini gli esiti, costituisce sempre esercizio di potere discrezionale, rispetto al quale il concessionario non vanta un diritto soggettivo al riequilibrio, potendo solo recedere dal contratto. La revoca per inadempimento è legittima quando il recesso non sia stato esercitato in modo inequivoco e la gestione non sia più coerente con gli obiettivi di interesse pubblico.
Il Fatto
La società concessionaria, subentrata nella titolarità di una concessione trentennale per la costruzione e la gestione di un cinema-teatro comunale, impugnava la revoca della concessione e la risoluzione per inadempimento disposte dal Comune. La società, dopo la sospensione dell’attività imposta dalla pandemia e la mancata ripresa, aveva chiesto la rinegoziazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, invocando l’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Ricevuto un ordine di servizio di riattivazione degli spettacoli, la concessionaria rispondeva dichiarando la sussistenza delle condizioni per recedere dal contratto, senza però formalizzare la volontà di avvalersi del recesso. Il Comune procedeva quindi alla revoca, contestando reiterati inadempimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, affermando che la controversia non attiene a questioni economiche paritetiche ma all’esercizio di un potere autoritativo. La decisione dell’amministrazione di non aderire alla rinegoziazione dell’equilibrio economico-finanziario, in assenza di una clausola che ne predetermini i risultati, è espressione di autonomia negoziale esercitata nell’interesse pubblico, riconducibile alla posizione di supremazia del concedente. Tale potere, che concerne l’an della rinegoziazione, radica la giurisdizione esclusiva, definita interstiziale, tra la fase pubblicistica costitutiva del rapporto e la fase paritetica dell’adempimento patrimoniale.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la Corte costituzionale n. 239 del 2021 per inquadrare la richiesta della società come vera e propria istanza di revisione, finalizzata al riequilibrio sinallagmatico. Il concessionario non è tuttavia titolare di un diritto soggettivo al riequilibrio: mancando il consenso del concedente, il rimedio esperibile è il recesso dal contratto. La rinegoziazione non può trasformarsi in uno strumento per trasferire alla parte pubblica il rischio di gestione, e l’amministrazione può legittimamente rifiutare proposte che comportino un maggiore consumo di risorse pubbliche senza compensazioni per l’interesse collettivo.
Quanto al motivo sul recesso, la Corte ha rilevato che la nota del 6 dicembre 2022 non conteneva una volontà inequivoca di avvalersi del diritto di recesso, limitandosi a informare della sussistenza delle condizioni per esercitarlo. In mancanza di una proposta strutturata di nuova convenzione, l’inerzia del Comune non poteva assumere rilievo, e la convenzione doveva ritenersi ancora in corso di validità al momento della revoca. La legittimità del provvedimento ha comportato il rigetto anche della domanda risarcitoria ex art. 176, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.
Infine, la mancata indicazione del termine e dell’autorità per il ricorso, ex art. 3, comma 4, l. n. 241/1990, è stata ritenuta vizio meramente formale, che non incide sulla legittimità del provvedimento ma al più sul diritto del destinatario alla rimessione in termini, necessità non sussistente nel caso di specie. Il ricorso è stato integralmente respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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