Inammissibilità del ricorso per ottemperanza per mancata prova del passaggio in giudicato e mancata notifica del titolo esecutivo (TAR Puglia n. 751 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto avverso una sentenza del giudice ordinario è inammissibile quando il ricorrente ometta di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento di cui chiede l’ottemperanza con la prova del passaggio in giudicato, da fornirsi mediante idonea attestazione di cancelleria e non già mediante mere dichiarazioni difensive. L’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, subordina l’esercizio dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede o alla PEC dell’Amministrazione debitrice, e non dell’Avvocatura dello Stato; l’omessa notificazione del titolo integra il difetto di una condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio, e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto una sentenza favorevole. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al provvedimento, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile. All’udienza camerale, il Collegio ravvisava l’eventualità di una definizione in rito della causa e avvisava le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso per questioni rilevabili d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile sulla base di due concorrenti rilievi. In primo luogo, ha rilevato la violazione dell’art. 114, comma 2, c.p.a., che impone il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del passaggio in giudicato. La ricorrente aveva dedotto ma non documentato l’intervenuto giudicato: la mera attestazione del difensore non è idonea a sopperire all’assenza della certificazione di cancelleria, atteso che la parte non può trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, ai sensi dell’art. 2697 c.c..

In secondo luogo, il Collegio ha rilevato la mancata notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice. L’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prevede che le Amministrazioni dello Stato completino le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che, prima di tale termine, il creditore non possa procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Detta disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata richiamata, si applica anche al giudizio di ottemperanza, configurando una condizione dell’azione.

La notificazione del titolo deve essere effettuata presso il domicilio reale o la PEC dell’Amministrazione debitrice, non presso la sede o la PEC dell’Avvocatura dello Stato. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto né comprovato di aver effettuato tale notificazione, così non ponendo l’Amministrazione nelle condizioni di adempiere spontaneamente e impedendo il decorso del termine dilatorio. Trattandosi di condizione dell’azione, la relativa eccezione è rilevabile d’ufficio dal giudice.

In ragione della natura meramente processuale della pronuncia e della peculiarità della controversia, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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