Proroga termine demolizione e computo sospensione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001: illegittima l’acquisizione gratuita se l’inesigibilità deriva da causa non imputabile al privato (TAR Lombardia n. 3249 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per l’esecuzione degli interventi di demolizione e ripristino può essere concesso in proroga solo entro tale limite massimo, computato tenendo conto dei termini già assegnati e delle proroghe già accordate, mentre il periodo di sospensione del termine, disposto ai sensi dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, non costituisce proroga e non incide sul computo del suddetto limite. La richiesta di proroga presentata dal privato prima della scadenza del termine assegnato è tempestiva, ancorché l’Amministrazione si pronunci dopo la scadenza del termine stesso. È illegittima, per violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento, la parte del provvedimento di proroga che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, qualora l’inosservanza del termine sia resa inesigibile da circostanze non imputabili al destinatario dell’ingiunzione.
Il Fatto
Il Comune aveva ingiunto a una proprietaria la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, assegnando il termine di novanta giorni. Il provvedimento, non impugnato, era divenuto definitivo. Su istanza dell’interessata, il termine era stato prorogato di ulteriori novanta giorni. L’esecuzione dei lavori era tuttavia impedita dall’opposizione del proprietario del fondo confinante, necessario per l’accesso e per l’esecuzione di parte delle opere, tanto da indurre la destinataria dell’ingiunzione a proporre ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale civile.
Con successiva ordinanza, il Comune aveva disposto la sospensione del termine sino al 30 aprile 2025. All’esito di una nuova istanza di proroga, l’Amministrazione concedeva un’ulteriore dilazione di soli ventisei giorni, sino al 22 luglio 2025, con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine, avrebbe proceduto all’acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime. Avverso tale provvedimento avevano proposto distinti ricorsi la proprietaria, per ottenerne l’annullamento nella parte relativa all’acquisizione, e il vicino, per contestare la legittimità della proroga stessa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accertato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso della proprietaria per omessa notifica al vicino, esclusa la sussistenza in capo a quest’ultimo dei requisiti formale e sostanziale della qualità di controinteressato, non essendo contemplato nel provvedimento impugnato e non vantando un interesse diretto al mantenimento dell’atto. Il suo intervento è stato qualificato come litisconsortile, ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a., ma è stato ritenuto inutile duplicazione, avendo egli già proposto autonomo ricorso avverso il medesimo provvedimento.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 consente la proroga del termine di demolizione, con atto motivato, fino a un massimo di duecentoquaranta giorni solo in presenza di serie e comprovate esigenze di salute o di situazioni di disagio che rendano inesigibile il rispetto del termine. Il Comune aveva motivato la concessione della sola proroga di ventisei giorni in ragione dell’avvenuta consumazione del limite massimo, avendo già assegnato novanta giorni e concesso una precedente proroga di ulteriori novanta.
Premesso che il periodo di sospensione disposto con la precedente ordinanza non doveva essere computato ai fini del limite dei duecentoquaranta giorni, in quanto istituto distinto dalla proroga, il Tribunale ha ritenuto che, alla data di adozione del provvedimento gravato, sussistessero circostanze non imputabili alla proprietaria, ossia l’opposizione del vicino all’accesso al fondo e la pendenza del procedimento cautelare, tali da rendere oggettivamente inesigibile il rispetto del termine concesso. Da ciò è derivata la declaratoria di illegittimità della sola parte dell’ordinanza che disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di infruttuoso decorso del termine, per violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Quanto al ricorso del vicino, il Collegio ne ha respinto la censura relativa all’avvenuta scadenza del termine prima dell’adozione della proroga, affermando il principio della tempestività dell’istanza presentata prima della scadenza, ancorché l’Amministrazione si pronunci successivamente; ha dichiarato inammissibile la doglianza concernente il computo del periodo di sospensione, volta a contestare un provvedimento non impugnato nel termine decadenziale; ha infine respinto le censure relative all’assenza dei presupposti per la proroga, in quanto assistita da adeguata istruttoria e motivazione. Ne è conseguita la parziale reiezione e la parziale declaratoria di irricevibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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