Autenticazione firme e unicità del contesto documentale (TAR Calabria n. 800 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali, l’autenticazione delle sottoscrizioni costituisce requisito prescritto ad substantiam e non surrogabile, poiché le sue formalità, dettate a pena di nullità dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, mirano a garantire la genuinità delle firme. I vizi relativi agli elementi costitutivi dell’autenticazione non ammettono soccorso istruttorio, salvo casi eccezionali. Tuttavia, quando il documento presenti un contesto unitario e il medesimo soggetto operi al contempo come autenticatore delle sottoscrizioni e certificatore dell’iscrizione alle liste elettorali, la firma apposta in un riquadro può riferirsi all’insieme delle attività svolte, con conseguente validità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
Il Fatto
In vista delle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Grisolia, la Commissione Elettorale Circondariale di Paola ha escluso la lista e il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. Il provvedimento di ricusazione si fondava sul fatto che uno dei due atti separati contententi le sottoscrizioni risultava privo dell’autenticazione della firma dei sottoscrittori, con la conseguenza che le sottoscrizioni utili restavano inferiori al numero prescritto.
Il candidato e il presentatore della lista hanno proposto ricorso al TAR Calabria per l’annullamento dell’esclusione e la riammissione alla competizione. Hanno dedotto la violazione dell’art. 28 d.P.R. n. 570/1960, il travisamento dei fatti, la mancanza di soccorso istruttorio e la lesione del principio di favor partecipationis. La Commissione si è costituita sostenendo la correttezza del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricorda in via generale quali siano gli elementi costitutivi essenziali del procedimento di autenticazione: l’apposizione del timbro, l’indicazione del luogo e della data, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale, la sua legittimazione e la redazione dell’autenticazione di seguito alla sottoscrizione. Le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili.
La giurisprudenza richiamata conferma che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione non assumono rilievo meramente formale, poiché le relative regole mirano a impedire abusi e contraffazioni. L’autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista. Per i vizi relativi ai suoi elementi costitutivi non è ammesso soccorso istruttorio, applicabile solo in ipotesi eccezionali e per vizi formali.
Alla luce di tali principi, il Collegio esamina il documento relativo alla lista ricusata. Esso si compone di quattro facciate: la prima indica il nome della lista, il simbolo, il candidato sindaco e i candidati consiglieri; le successive contengono le firme corredate di dati anagrafici e modalità di identificazione per conoscenza diretta. Nella parte bassa dell’ultima facciata sono presenti due riquadri: quello di sinistra dedicato all’autenticazione delle sottoscrizioni, con nome e funzioni dell’autenticatore, luogo, data e timbro, ma privo di firma; quello di destra dedicato alla certificazione collettiva di iscrizione alle liste elettorali, con luogo, data, timbro e sottoscrizione del medesimo funzionario incaricato dal sindaco.
Il Tribunale ritiene che il contesto unitario del documento e l’unicità del soggetto, al contempo autenticatore e certificatore, consentano di riferire l’unica sottoscrizione, pur apposta nel solo riquadro destro, all’insieme delle attività svolte dal funzionario. Pertanto la firma vale a ritenere autenticate anche le firme dei sottoscrittori. Il ricorso è accolto e la lista, con il candidato collegato, è riammessa alle elezioni. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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