Ottemperanza al giudicato e onere probatorio sull’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 1697 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Una volta fornita tale prova del fatto costitutivo del diritto, incombe sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che resti inerte, non deduca di aver adempiuto né giustifichi il proprio inadempimento, non assolve a tale onere. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

Con sentenza n. 987/2024 il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023.

La ricorrente ha rappresentato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato esecuzione alla sentenza, benché ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. L’amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta, per converso, che il Ministero abbia adempiuto.

Il giudice amministrativo ha fatto applicazione del principio normativo dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.

Su tale base, incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. L’amministrazione non ha però dedotto di aver adempiuto, né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega, perché dia corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, con richiamo a plurimi precedenti dei tribunali amministrativi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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