Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nella ottemperanza (TAR Sicilia n. 2242 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo esercita un munus pubblicistico intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il relativo compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, previa presentazione della parcella a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza del dies a quo dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione. L’ordine di ottemperanza presuppone la definitiva esecutorietà del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La banca ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale civile di Palermo aveva ingiunto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche nella articolazione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, il pagamento di una somma di denaro in forza di rapporti negoziali intercorsi tra le parti.
Il titolo era divenuto definitivo in seguito all’estinzione del procedimento di appello definito con sentenza del 7 ottobre 2024. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e ha omesso di dare spontanea esecuzione alla pretesa creditoria, così determinando la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato la regolarità della notificazione e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Sotto il primo profilo ha verificato la definitiva esecutorietà della pronuncia azionata, risultante dall’esito del giudizio di appello; sotto il secondo ha riscontrato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova documentale.
Su tali presupposti il ricorso è stato accolto e l’amministrazione è stata destinataria dell’ordine di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, per l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha poi precisato la natura del munus di ausiliario del giudice, ritenendolo intrinsecamente obbligatorio e dunque non rifiutabile né incidibile da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S. (15 febbraio 2015, n. 138). Ha quindi dettato la disciplina del compenso: liquidazione successiva con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con richiamo, per il mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla circolare ministeriale ivi citata; per le ulteriori spese di adempimento, all’art. 56 del d.P.R. n. 115/2002.
Quanto ai profili procedimentali, la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza del dies a quo dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Il commissario ad acta è inoltre tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, liquidate secondo le tabelle ministeriali in ragione del valore della controversia e della materia — esecuzione mobiliare, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 1247/2016 — seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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