Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2247 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini e risulta decorso quello di art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. In tal caso condanna l’Amministrazione a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni per l’adempimento e nominando, per il caso di inerzia, un Commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa Amministrazione resistente, senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno proposto ricorso davanti al TAR Sicilia ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto, in favore di ciascuna, gli importi maturati a titolo di contributo alla formazione professionale in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici indicati.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e non impugnata nei termini, era passata in giudicato. Le ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione della Carta del Docente con accredito delle somme di € 500,00 e € 1.000,00, oltre interessi legali, e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dapprima verificato i presupposti dell’ottemperanza. La documentazione in atti attestava, tramite certificazione di Cancelleria, la mancata impugnazione della sentenza azionata e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Su questa base il ricorso è stato ritenuto fondato.

Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Il termine è funzionale all’adempimento spontaneo e delimita l’ambito dell’eventuale intervento sostitutivo.

Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della stessa struttura. L’incarico è stato assegnato senza compenso, sul rilievo che l’attività del dirigente dell’Amministrazione condannata rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

La soluzione si fonda sull’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione. Il Collegio ne ha affermato l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto una serie di precedenti conformi.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Ha infine regolato le modalità di deposito degli atti, imponendo l’uso esclusivo della procedura P.A.T. e del modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori delle ricorrenti, dichiaratisi antistatari, con liquidazione come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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