Ottemperanza: cessata la materia del contendere se il Ministero adempie dopo il ricorso (TAR Lombardia n. 3718 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il sopravvenuto integrale adempimento da parte dell’Amministrazione, che abbia soddisfatto la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non dovendo il giudice pronunciarsi sull’oggetto della controversia. Il tardivo adempimento, intervenuto nelle more del giudizio, conferma la fondatezza della pretesa del ricorrente e comporta la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero si costituiva in giudizio con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, la domanda proposta nel giudizio di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, essendo le somme dovute a titolo di carta del docente state accreditate nelle more del giudizio.
La Corte ha quindi ritenuto che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non fosse più chiamata a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha precisato che la sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’Amministrazione, ancorché tardiva, rende priva di oggetto la pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha affermato che il tardivo adempimento, essendo intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in via equitativa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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