Inammissibile l’ottemperanza del giudicato civile sui crediti CRI anteriori al 2011 (TAR Toscana n. 1644 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato formatosi nei confronti della Croce Rossa Italiana, l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 178/2012, come modificato dall’art. 1, comma 397, lett. a), della legge n. 208/2015, preclude l’avvio e il proseguimento delle azioni esecutive individuali relative a debiti la cui causa giuridica si sia verificata anteriormente al 31 dicembre 2011, sino alla conclusione della procedura concorsuale di liquidazione. La preclusione opera anche quando l’azione di ottemperanza abbia ad oggetto la richiesta di stabilizzazione del rapporto di lavoro, giacché essa comporta costi per il bilancio dell’ente e quindi crediti per il beneficiario, riconducibili alla gestione separata. È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dopo il 1° gennaio 2016 per l’esecuzione di un giudicato civile che abbia accertato il diritto all’assunzione con decorrenza anteriore a tale data. La normativa non impedisce al giudice ordinario di accertare il diritto, ma solo di azionarlo esecutivamente in pendenza della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Toscana per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze con cui era stato accertato il suo diritto ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Ente strumentale della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 31 maggio 2008 e inquadramento nel livello B2. Il giudicato si era formato a seguito dell’estinzione del giudizio di Cassazione promosso dall’Ente.

Il ricorrente mirava esclusivamente all’inserimento nell’elenco del personale individuato per la gestione liquidatoria dell’Ente, per essere poi collocato in mobilità presso altra pubblica amministrazione. A fronte della diffida, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione. Con ordinanza collegiale n. 779 del 24 aprile 2026 era stato concesso termine per il rinnovo della notifica all’indirizzo corretto di posta elettronica certificata dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; adempiuto l’incombente, l’Ente si è costituito resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la questione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza, sollevata dallo stesso ricorrente. L’azione esecutiva, promossa nel 2025 e avente ad oggetto diritti maturati verso la Croce Rossa Italiana sin dal 2008, deve ritenersi preclusa.

La norma di riferimento è l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 178/2012, introdotta dall’art. 1, comma 397, lett. a), della legge n. 208/2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono preclusi, sino alla conclusione della procedura concorsuale, l’avvio e il proseguimento delle azioni esecutive individuali rispetto a debiti la cui causa giuridica si sia verificata anteriormente al 31 dicembre 2011, anche se accertata successivamente.

Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, in particolare Cons. Stato, sez. IV, n. 6346 del 2020, che ha ricostruito il percorso di trasformazione dell’Ente: l’istituzione dell’Ente strumentale quale soggetto ponte, la gestione separata dei debiti anteriori e il passaggio, dal 1° gennaio 2018, alla disciplina della liquidazione secondo il r.d. n. 267 del 1942. Il dato costante resta l’individuazione della data del 31 dicembre 2011 quale riferimento per imputare i crediti alla procedura.

Il Collegio osserva poi che la giurisprudenza si è espressa anche su fattispecie in cui la pretesa verso l’Ente aveva ad oggetto proprio l’esecuzione del giudicato civile con ordine di stabilizzazione del rapporto di lavoro (Cons. Stato, sez. IV, n. 3422 del 2022; n. 2130 del 2021). Si è ritenuto che la stabilizzazione comporti costi per il bilancio dell’Ente e dunque crediti per il beneficiario, riconducibili alla gestione separata.

La normativa non preclude al giudice ordinario di accertare e dichiarare il diritto dei lavoratori all’assunzione, ma impedisce che, in pendenza della procedura concorsuale, sia dato avvio alle connesse azioni esecutive: ogni credito deve confluire nella procedura e essere soddisfatto secondo le modalità previste dalla legge. Irrilevante è che la sentenza d’appello sia stata pronunciata quando l’Ente era già in liquidazione. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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