Ottemperanza per Carta Docente ai docenti precari (TAR Puglia n. 54 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice ordinario passate in giudicato ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di eseguire la statuizione entro un termine e nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, con sentenza n. 183/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l’effettiva fruizione del beneficio economico della Carta Docente, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione. Il giudicato, munito di formula esecutiva, era stato notificato al Ministero il 30.01.2025.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, preliminarmente verificando la sussistenza dei presupposti di rito: il ricorso risulta notificato nei termini dimezzati di cui all’art. 87, terzo comma, c.p.a., e la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale.
Nel merito, il TAR ha accertato che il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento, limitandosi a depositare una nota con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha specificato la competenza nella materia del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero. Tale nota, osserva il Collegio, nulla dimostra in punto di intervenuta ottemperanza alla sentenza.
Il TAR ha pertanto accertato la mancata esecuzione del giudicato, rilevando che l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto. L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 183/2025 per la sorte capitale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, che provvederà nei successivi 60 giorni ad adottare gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata liquidata alcuna somma a titolo di compenso.
Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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