L’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco è legittima se finalizzata al collaudo dell’opera di urbanizzazione (TAR Sardegna n. 1051 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 è esercitabile al ricorrere di una situazione concreta e attuale che richieda un intervento immediato a tutela della salute pubblica, non essendo necessario che il danno si sia già verificato. L’ordinanza che impone l’allaccio di un comparto a un impianto di depurazione, funzionale all’espletamento del collaudo di un’opera di urbanizzazione primaria destinata per convenzione all’intero insediamento, presenta i requisiti della contingibilità e dell’urgenza, non richiedendo la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. L’atto non incide sul regime autorizzatorio degli scarichi di competenza provinciale, né definisce i rapporti tra privati, ma persegue un distinto interesse pubblico alla verifica funzionale dell’infrastruttura.
Il Fatto
La Comunione Residence Cala Rossa ha impugnato l’ordinanza n. 10 del 22 aprile 2024 con cui il Sindaco del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola ha ordinato al proprietario del Comparto 4 del PDL “Li Canneddi” di provvedere all’allaccio all’impianto di depurazione esistente e all’amministratore della Comunione di consentire il conferimento dei reflui, al fine di completare il collaudo dell’opera. La Comunione ha dedotto la carenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, la violazione delle competenze provinciali in materia di autorizzazioni allo scarico e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnativa all’autorizzazione all’esecuzione del taglio stradale per l’allaccio fognario e alla deliberazione consiliare di acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione che poneva a carico dei lottizzanti la gestione transitoria della rete.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, definendo la controversia nel merito in applicazione del principio della “ragione più liquida”, attesa l’infondatezza delle censure proposte.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso il difetto dei presupposti dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000. L’ordinanza si colloca nella fase conclusiva del procedimento di presa in carico delle opere di urbanizzazione: il collaudo costituisce lo strumento indispensabile per accertare l’idoneità dell’impianto a operare con il carico complessivo dell’intero insediamento e l’allaccio del Comparto 4 rappresenta il presupposto tecnico per la verifica. L’urgenza risiede nell’impossibilità di conseguire il risultato con gli strumenti ordinari, mentre la contingibilità deriva dall’assenza di rimedi alternativi, non potendo l’Amministrazione attendere l’esito del giudizio civile pendente tra le parti. Né la presenza dell’impianto provvisorio autorizzato alla società controinteressata esclude i presupposti, essendo tale soluzione espressamente destinata a cessare con il completamento dell’infrastruttura definitiva.
Il TAR ha altresì escluso la violazione della normativa ambientale. L’ordinanza non ha natura autorizzatoria in materia di scarichi né incide sul regime del d.lgs. n. 152/2006, riservato all’ente competente, limitandosi a consentire le condizioni materiali per l’esecuzione del collaudo. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Collegio ha richiamato l’esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, rilevando comunque la conoscenza effettiva della situazione da parte della ricorrente e l’applicabilità dell’art. 21-octies trattandosi di scelta vincolata dalla necessità di completare il collaudo.
Infine, con riguardo alla deliberazione consiliare, il TAR ha ritenuto che l’atto non introduca un nuovo titolo di acquisizione ma dia attuazione agli obblighi della convenzione di lottizzazione, la quale prevede la cessione gratuita delle opere una volta realizzate e collaudate. La gestione transitoria posta a carico dei lottizzanti regola una fase intermedia del procedimento, destinata a evitare un vuoto gestionale in relazione a infrastrutture già funzionalmente esistenti, senza configurare un obbligo sine die.
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Nota della Redazione
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