Silenzio P.A. su riconoscimento titolo estero e poteri Commissario ad acta (TAR Lazio n. 3647 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il silenzio inadempimento, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, la mancata adozione del provvedimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato dell’Unione europea. I presupposti sono l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza del privato e la scadenza del termine normativamente previsto. In materia opera il termine speciale di tre mesi di cui all’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, previa verifica della completezza documentale entro trenta giorni. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata, è valutata ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. come non contestazione delle allegazioni del ricorrente. Il giudice accerta l’obbligo di provvedere e nomina fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza diretta a ottenere il riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito all’estero, in un altro Stato dell’Unione europea, su una specifica materia. L’Amministrazione non ha dato alcuna risposta.

La parte ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Lazio per l’accertamento dell’inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere e la preventiva nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’obbligo di provvedere su istanza di riconoscimento di titolo estero. I presupposti del silenzio rilevante sono due: l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza del privato e la scadenza del termine.

Entrambi risultano integrati. È decorso il termine generale della legge n. 241 del 1990 ed è scaduto anche il termine specifico dettato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il tempo per provvedere sul riconoscimento dal ricevimento della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo impone all’autorità di accertare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di richiedere le eventuali integrazioni.

La ricorrente è titolare di una posizione giuridica soggettiva che la legittima a ottenere il provvedimento. L’Amministrazione, a fronte delle allegazioni sull’inadempimento, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione della procedura.

Tale condotta è valutata ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. quale non contestazione delle allegazioni di parte ricorrente. La domanda di accertamento è quindi accolta.

Ne deriva l’ordine di provvedere: comunicare entro trenta giorni la completezza documentale o le integrazioni richieste, e determinarsi definitivamente entro tre mesi dal completamento dell’istanza. In difetto provvede il Commissario ad acta, nominato fin d’ora nel Dirigente generale preposto alla Direzione competente, senza facoltà di delega e senza compenso. Amministrazione e Commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché agli arresti dell’Adunanza Plenaria n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese sono liquidate forfettariamente in euro 800, con distrazione, in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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