Prova di resistenza e carenza di interesse nelle gare al prezzo più (TAR Sicilia n. 1094 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara aggiudicate con criterio automatico, fondato sul mero riscontro del prezzo offerto, la prova di resistenza costituisce condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ., rilevabile anche d’ufficio. Il ricorrente che impugna l’esclusione deve dimostrare che, ove riammesso, sarebbe risultato aggiudicatario. Tale dimostrazione è impossibile quando la sua offerta sia inferiore a quella dell’aggiudicataria. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, anche se l’esclusione è fondata su una ragione formale. Il principio opera anche nelle vendite competitive in cui l’aggiudicazione spetta all’offerta più elevata, poiché la posizione in graduatoria non dipende da valutazioni discrezionali.

Il Fatto

L’ISMEA ha indetto una procedura a evidenza pubblica per la vendita di terreni agricoli tramite la Banca delle terre agricole. Per il fondo oggetto di causa sono pervenute più manifestazioni di interesse, tra cui quelle del ricorrente e della società controinteressata, che hanno presentato le rispettive offerte economiche. La lettera di invito prevedeva l’aggiudicazione in favore dell’offerta più elevata e richiedeva una cauzione pari al 10% dell’importo a base d’asta, da versare tramite assegno circolare non trasferibile.

Il ricorrente ha offerto 64.000,00 euro, corredando l’offerta con un vaglia postale. La controinteressata ha offerto 65.300,00 euro, con cauzione versata tramite assegno circolare. La Commissione ha aggiudicato alla società e ha escluso il ricorrente per la modalità di versamento della cauzione. Il ricorrente ha impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo la violazione del favor partecipationis e l’equipollenza tra vaglia postale e assegno circolare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’ISMEA. Richiamando l’orientamento consolidato, il Tribunale ribadisce che l’interesse al ricorso costituisce condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ., rilevabile anche d’ufficio, e che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità.

La questione giuridica concerne il modo in cui la prova di resistenza va dimostrata quando la gara è aggiudicata con criterio automatico. Il Tribunale richiama TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 2182 del 5 luglio 2022 e TAR Liguria, sez. I, sentenza n. 40 del 17 gennaio 2022, secondo cui, quando la posizione in graduatoria dipende dal mero riscontro del prezzo, il ricorrente deve allegare il ribasso offerto per dimostrare che, ove l’impugnativa fosse accolta, sarebbe aggiudicatario del bene della vita. Il Collegio richiama anche Cons. St., sez. V, sent. n. 7000 del 2020 e TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 1939 del 2020.

Il Tribunale applica il principio al caso concreto: la lettera di invito prevede che l’aggiudicazione sia disposta a favore dell’offerta più elevata rispetto alla base d’asta. La posizione in graduatoria deriva dunque dal mero riscontro automatico del prezzo, senza margini di discrezionalità.

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il superamento della prova di resistenza. Tale dimostrazione non è però possibile: la sua offerta, pari a 64.000,00 euro, è inferiore a quella della controinteressata, pari a 65.300,00 euro. Anche in caso di riammissione, egli non sarebbe risultato aggiudicatario. Irrilevante, ai fini dell’interesse, la circostanza della successiva rinuncia dell’aggiudicataria e della nuova messa in vendita del fondo, rispetto alla quale il ricorrente non ha presentato offerte.

Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti dell’ISMEA in 1.500,00 euro, oltre accessori; nulla nei confronti della controinteressata, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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