Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 765 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine assegnato, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, per il compimento degli adempimenti esecutivi e per il pagamento delle somme dovute. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo annuo di euro 500,00 oltre interessi e rivalutazione, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, e formatosi il giudicato come da attestazione della cancelleria, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo, con vittoria di spese da distrarre ai procuratori antistatari. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta dagli atti che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, ove non vi abbia già provveduto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo alla parte ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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