Esame avvocato e misure compensative: il TAR Puglia nega la cautela per il principio di anonimato (TAR Puglia n. 266 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, la fase di correzione degli elaborati è governata dal principio di anonimato, che impedisce la differenziazione soggettiva tra i candidati e, conseguentemente, l’adozione di criteri valutativi compensativi in sede di correzione. Il punteggio numerico assegnato dalla Commissione costituisce motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale, che non può essere sindacato in sede cautelare se non risulta prima facie irragionevole o implausibile. Ne deriva che la richiesta di misure compensative, pur legittimamente accolta in fase di ammissione, non comporta alcun obbligo di differenziare la valutazione delle prove scritte rispetto agli altri candidati.

Il Fatto

Un candidato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025 impugnava il giudizio di non ammissione alla prova orale, deducendo l’illegittimità dell’attribuzione di un punteggio insufficiente alla prova scritta di diritto penale. Il ricorrente, che aveva ottenuto l’adozione di misure compensative consistenti in due ore di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove, contestava la mancata applicazione di criteri valutativi differenziati in sede di correzione dell’elaborato, a causa del principio di anonimato. Il ricorso era proposto avverso gli atti delle Sottocommissioni istituite presso le Corti d’Appello di Genova e di Bari, nonché avverso il bando di concorso nella parte in cui disciplina l’adozione delle misure compensative.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto le censure non favorevolmente apprezzabili, richiamando due distinti profili motivazionali. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato la necessaria operatività del principio di anonimato, che governa la fase valutativa delle procedure concorsuali e che impedisce, già in questa fase, la differenziazione soggettiva tra i candidati. Tale principio preclude l’adozione di alcun criterio valutativo compensativo in sede di correzione, dovendo la valutazione degli elaborati avvenire in modo uniforme e impersonalizzato.

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto il punteggio numerico sufficiente quale motivazione del giudizio tecnico ampiamente discrezionale della Commissione, non apparendo la valutazione espressa prima facie palesemente irragionevole né implausibile. La scelta di affidare all’anonimato la garanzia di imparzialità della correzione è stata considerata prevalente rispetto all’esigenza del singolo candidato di vedersi riconosciute misure compensative nella valutazione dell’elaborato.

Il Collegio ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di lite e disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi degli articoli 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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