Soccorso istruttorio ammesso per il DGUE se la lacuna non incide sull’offerta (TAR Toscana n. 308 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di lacune del DGUE che non attengono alla documentazione dell’offerta tecnica o economica, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, consentendo l’integrazione e la sanatoria di ogni omissione o inesattezza. Non costituisce vizio dell’aggiudicazione l’integrazione di un requisito che la lex specialis colloca nella fase di esecuzione del contratto e non tra i requisiti di partecipazione. La scelta dei criteri di valutazione e del punteggio massimo attribuibile rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo se macroscopicamente illogica. La valutazione delle offerte espresse dalla commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica e le censure di merito sono inammissibili, salvo che si deducano scelte all’evidenza abnormi. Sono inammissibili, perché generiche, le censure che richiamano norme e principi in modo cumulativo e indistinto, senza indicare le disposizioni violate e le concrete modalità della violazione.

Il Fatto

Una polisportiva ricorrente impugna la determinazione con cui un Comune, all’esito di procedura negoziata, ha aggiudicato a una controinteressata la concessione di gestione di una palestra e delle relative pertinenze, in un complesso sportivo comunale. La ricorrente chiede l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, l’aggiudicazione in proprio favore e il risarcimento dei danni.

Il Comune resiste chiedendo il rigetto. La controinteressata eccepisce la tardività del ricorso e l’inammissibilità delle censure relative a verbali non impugnati, chiedendo inoltre lo stralcio di un passaggio del ricorso asseritamente diffamatorio. La causa giunge alla decisione dopo scambio di memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la richiesta di riunione con il separato ricorso in materia di accesso agli atti di gara: le due cause, pur connesse, hanno oggetto differente e sono meglio trattate separatamente. Respinge anche l’istanza di cancellazione di un passaggio del ricorso, non ravvisando la superfluità o l’offensività necessaria a integrare i presupposti dell’art. 89 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm..

L’infondatezza del ricorso esime il Collegio dall’esame delle eccezioni preliminari. Nel merito, le prime due censure, relative a presunte violazioni degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, sono dichiarate inammissibili per genericità: il ricorso non indica le disposizioni effettivamente violate né le concrete modalità della trasgressione. Esse sono comunque infondate, per difetto di prova di violazioni idonee a inficiare la legittimità degli atti.

La censura sul soccorso istruttorio è priva di pregio. La polizza per i rischi professionali, in cui la controinteressata aveva dichiarato nel DGUE di non essere tenuta alla stipula indicando un valore incongruo, è prevista dall’art. 19 del capitolato come obbligo della fase di esecuzione, gravante sul solo aggiudicatario, e non compare tra i requisiti di partecipazione né tra i documenti amministrativi richiesti dal disciplinare. La sua compilazione era quindi irrilevante ai fini della gara e non atteneva all’offerta tecnica, ben potendo essere oggetto di integrazioni: la stazione appaltante ha legittimamente chiesto chiarimenti ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, istituto di ampia estensione applicativa.

La censura sull’asimmetria informativa è infondata. Gli approfondimenti sulla copertura della pista di pattinaggio e sul parere di conformità al d.p.c.m. dell’8 luglio 2003 sono stati sollecitati dalla controinteressata, che da anni gestisce l’impianto, per valutare la fattibilità del proprio progetto; il Comune si è limitato a inoltrare la richiesta, senza fornire informazioni aggiuntive, accessibili a qualsiasi operatore interessato.

Le censure sui punteggi sono infondate e inammissibili. La commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio massimo per i criteri tabellari, non sottraendo alcun punto. La scelta dei criteri e del peso relativo rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo se macroscopicamente illogica (Cons. Stato, sez. III, n. 9177 del 2024). Il coefficiente 0,6 per i criteri discrezionali non è irragionevole e le differenze di giudizio trovano giustificazione nella maggiore dettagliatezza delle modalità di finanziamento e negli allegati tecnici dell’offerta concorrente. Le valutazioni di merito solleciterebbero un’inammissibile sostituzione del giudice (Cons. Stato, sez. IV, n. 9428 del 2022). Inammissibili, perché generiche o introdotte irritualmente senza motivi aggiunti, le censure sull’anomalia dell’offerta e sul modello DGUE utilizzato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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