Ottemperanza inammissibile per avvenuto pagamento del debito prima della notifica del ricorso (TAR Lombardia n. 3381 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è dichiarato inammissibile qualora l’amministrazione resistente provi di aver integralmente corrisposto la somma dovuta in esecuzione del giudicato in data antecedente alla notifica del ricorso stesso. L’avvenuto adempimento, precedente all’instaurazione della controversia, priva di interesse alla tutela la parte ricorrente, la quale deduce un inadempimento ormai insussistente. Il ricorso è comunque procedibile quando, dopo la notifica della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Le peculiarità della controversia e il carattere in rito della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro e Previdenza, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 20 novembre 2025, il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione a riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 1.500,00 euro. Sul provvedimento si era formato il giudicato. La ricorrente, docente, deduceva l’inadempimento dell’amministrazione e proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza. Il Ministero si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, notificato il 9 aprile 2026, in quanto il pagamento era già stato eseguito in data 31 marzo 2026, come risultante dalla documentazione depositata.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. In base al disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione di ottemperanza non può essere proposta prima del decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza da eseguire. Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata il 20 novembre 2025 e il ricorso il 9 aprile 2026, sicché il termine era ampiamente decorso e il ricorso risultava procedibile.
Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione dell’amministrazione. Dalla documentazione in atti risultava che la somma dovuta era stata corrisposta il 31 marzo 2026, in data antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 9 aprile 2026. L’amministrazione aveva pertanto già integralmente adempiuto all’obbligo di esecuzione del giudicato prima dell’instaurazione della controversia. Il ricorso, che deduceva l’inadempimento, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia ha natura di decisione in rito, non esaminando il merito della pretesa. Il Collegio ha ritenuto che le peculiarità della vicenda e la natura processuale della decisione giustificassero la compensazione delle spese di giudizio, così che ciascuna parte rimanesse a proprio carico le spese sostenute.
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Nota della Redazione
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