Esecuzione del giudicato e penalità di mora nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2276 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, il ricorso è fondato e l’Amministrazione va condannata a dare piena esecuzione al giudicato, anche con riferimento alle spese legali, entro il termine fissato dal giudice. Su richiesta di parte, il giudice dell’ottemperanza fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e misura non manifestamente iniqua quando pari al saggio d’interesse legale. Il termine finale dell’astreinte coincide con il momento in cui l’Amministrazione esegue il pagamento oppure perde il potere, perché trasferito al commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di contratti a termine. Con sentenza n. 4215/2024 del 1 ottobre 2024, il Tribunale di Milano ha riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese legali.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano. La pronuncia è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata al Ministero in data 3 ottobre 2024.
Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è fondato.
L’Amministrazione va condannata a dare piena esecuzione alla sentenza, anche quanto alle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza ed entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015, ne consente la fissazione su richiesta di parte, salvo che sia manifestamente iniqua. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti e richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, Cons. Stato, Sez. III, n. 4711 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2547 del 2012 per il termine finale. La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata, composta da capitale e spese di giudizio, esclusi interessi, i.v.a., c.p.a. e altri contributi, pari al saggio d’interesse legale vigente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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