Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per cessazione del daspo (TAR Lombardia n. 2277 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata da una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, impone al giudice amministrativo la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’utilità della pronuncia rende inutile la decisione di merito, sicché il ricorso non può essere esaminato nel merito. La declaratoria presuppone che la partemanifesti in modo inequivoco la volontà di non avvalersi più della domanda annullatoria. L’esito meramente processuale della impugnativa e l’adesione della resistente giustificano la compensazione delle spese della fase di merito, restando salve quelle già liquidate nella fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano, in data 02 novembre 2022, ha disposto nei suoi confronti, ex art. 6 della l. 401/89, l’interdizione da tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’UE per un periodo di due anni dalla notifica, con riferimento alle manifestazioni calcistiche dei campionati di serie A, B, C e al Campionato Nazionale Dilettanti.
Il ricorso, notificato il 30 dicembre 2022 e corredato da domanda cautelare, chiedeva l’annullamento del provvedimento. L’Amministrazione intimata resisteva deducendo l’infondatezza del gravame. Il TAR respingeva l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 246 del 2023. In prossimità del merito, con memoria del 23 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse, rappresentando che il daspo era spirato il 03.11.2024 e che aveva ripreso a frequentare gli stadi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza e da far venir meno l’utilità della pronuncia del giudice. Il TAR richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e Cons. Stato n. 5355 del 2007.
Nel caso concreto, con la memoria del 23 maggio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il daspo era spirato il 03.11.2024 e il ricorrente aveva ripreso a frequentare gli stadi. Tale scadenza ha fatto cessare l’interesse alla pronuncia annullatoria, rendendo priva di utilità la decisione di merito.
Il Collegio ha quindi qualificato la volontà della parte, espressa in modo inequivoco, come integrante i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La resistente, con nota del 26 maggio 2025, non si è opposta alla declaratoria, salvo il riconoscimento delle spese già liquidate in fase cautelare.
Quanto alle spese, l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa e l’espressa adesione della parte resistente giustificano la compensazione delle spese della fase di merito tra le parti costituite. Restano salve le spese di lite liquidate con l’ordinanza n. 246 del 2023 al termine della fase cautelare.
Il TAR ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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