Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 632 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro è ammissibile e va accolto quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia decorso, dalla notifica dello stesso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Spetta all’Amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato: in difetto, il giudice ordina l’adempimento entro un termine assegnato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il compenso del commissario può essere escluso quando l’incarico rientri nei compiti istituzionali del soggetto nominato, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. La richiesta di penalità di mora va invece rigettata quando risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all’entità del debito.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo determinato presso più scuole in Provincia di Milano, ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. Con la sentenza n. 2914/2022 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto la domanda e ha condannato l’Amministrazione al risarcimento, quantificato in un’indennità omnicomprensiva pari a 11 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ponendo le spese a carico della parte soccombente.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e, come attestato dalla cancelleria, è passata in giudicato. Nonostante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna al pagamento della somma liquidata, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal cancelliere del Tribunale di Milano. La stessa è stata notificata in copia conforme all’Amministrazione, sicché alla data di proposizione del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il giudice amministrativo ha richiamato la nozione di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., individuandola nella sentenza munita di attestazione di conformità, citando sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, n. 309 del 2024. Su questa base il ricorso è stato ritenuto ammissibile e meritevole di accoglimento.

Poiché l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, il Collegio ha ordinato l’adempimento entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, mediante corresponsione dell’indennità omnicomprensiva già liquidata dal giudice del lavoro, oltre alle spese del giudizio di ottemperanza se non ancora corrisposte.

Il TAR ha quindi nominato fin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore dopo la scadenza del termine e provvederà entro i successivi 120 giorni. La Corte ha escluso ogni compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Infine, la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. è stata rigettata, in quanto l’entità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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