Esecuzione del giudicato sulle spese del giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1880 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando ha ad oggetto esclusivamente la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari del precedente giudizio di ottemperanza, trattandosi di provvedimento giurisdizionale rientrante tra quelli indicati dall’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. Incombe sul ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto all’esecuzione; spetta invece all’Amministrazione, che eccepisca l’estinzione o la modificazione del diritto, allegare e provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La mera costituzione formale, senza contestazioni, non assolve tale onere. Il commissario ad acta nominato non ha diritto a compenso quando sia un dirigente della stessa Amministrazione debitrice. La penalità di mora può essere negata in presenza di difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Con una precedente sentenza questa Sezione aveva definito un ricorso proposto da un docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accogliendolo e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’ente.
Il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro oggetto del primo giudizio, ma non aveva corrisposto le spese del giudizio di ottemperanza. Il difensore distrattario, odierno ricorrente, ha quindi proposto un nuovo ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione anche mediante commissario ad acta, il pagamento di un’ulteriore somma per il caso di inadempimento e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. La sentenza da eseguire è una sentenza di ottemperanza rimasta ineseguita nella sola parte relativa alle spese e agli onorari del giudizio, in favore del difensore distrattario. Si tratta dunque di un provvedimento rientrante nella categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
La procedura esecutiva è stata ritenuta ritualmente incardinata, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, nel testo risultante dalle successive modifiche normative. Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza.
Sul piano probatorio, il Collegio ha applicato il principio dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza; incombeva sull’Amministrazione provare l’estinzione o l’inefficacia di quel fatto. Il Ministero, costituitosi in giudizio, nulla ha controdedotto. Va quindi affermata la persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato, detratte le somme eventualmente già versate.
L’obbligo riguarda anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il termine per l’adempimento è stato fissato in novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione debitrice, in applicazione analogica della disciplina richiamata. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, in considerazione delle difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi, di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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