Accesso agli atti sul passo carrabile e silenzio della stazione appaltante (TAR Campania n. 4143 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su istanza di accesso documentale, la posizione di comproprietario del fondo confinante con l’area interessata dall’intervento e, in via alternativa, quella di detentore qualificato del medesimo bene integrano i requisiti della vicinitas e fondano una posizione giuridica qualificata e differenziata. Tale posizione attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti del procedimento abilitativo del confinante, ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, senza che occorra la prova di un pregiudizio ulteriore. L’interesse resta qualificato e non meramente emulativo o preordinato a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, anche quando emerga una situazione di concorrenza economica tra le parti. La controinteressata che, pur negando di essere titolare del provvedimento richiesto, si opponga all’ostensione invocando la propria riservatezza, non può poi eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un compendio immobiliare sito in Bacoli e confinante con l’area della società controinteressata, ha chiesto alla Città Metropolitana di Napoli copia della concessione o autorizzazione di passo carrabile rilasciata in corrispondenza dell’ingresso della proprietà della società, le eventuali istanze di estensione o modifica e gli atti istruttori relativi all’area.
L’istanza, trasmessa a mezzo PEC in data 06/11/2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, è rimasta priva di riscontro. Il ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio. La controinteressata si è costituita, opponendosi all’ostensione per asserita violazione del proprio diritto alla riservatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di azione per l’accesso ad atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’area.
È respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società controinteressata. La Corte rileva una contraddizione: la società nega di essere titolare di alcuna autorizzazione di passo carrabile, ma al tempo stesso svolge articolate difese opponendosi recisamente all’accesso per tutelare la propria riservatezza. Da tale condotta emerge un interesse contrario all’accoglimento che qualifica correttamente la sua posizione di controinteressata.
Quanto alla legittimazione attiva, il ricorrente è riconosciuto comproprietario del compendio immobiliare confinante con l’area interessata dal passo carraio. La contestazione della società, fondata sulla conoscenza dei soli comproprietari titolari di almeno l’1%, non smentisce adeguatamente la circostanza. La legittimazione sussiste comunque anche nella qualità di conduttore dei beni siti al civico 14 e di socio accomandatario e legale rappresentante della società che vi gestisce l’attività: tale condizione di detentore qualificato soddisfa il requisito della vicinitas, cioè lo stabile collegamento con l’area interessata.
Nel merito dell’interesse, la Corte richiama l’art. 22 l. n. 241/1990: l’interesse deve essere diretto, concreto e attuale. Esso risiede nel pregiudizio allegato derivante dall’occupazione e dall’utilizzo improprio dell’area pubblica antistante la proprietà della controinteressata, adibita di fatto a sosta e parcheggio. Il Collegio richiama il principio secondo cui la vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento abilitativo del confinante, posizione qualificata e non meramente emulativa (TAR Palermo Sicilia, Sez. V, n. 2435 del 07.11.2025).
Il ricorso è dunque accolto e va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Città Metropolitana, che deve consentire l’accesso e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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