Estinzione del giudizio di ottemperanza per dissesto dell’ente locale (TAR Sicilia n. 1877 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L. Ne consegue che, dalla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto, le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese nella massa passiva. La tutela della par condicio creditorum giustifica l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore. È sufficiente che il debito appartenga alla gestione straordinaria, perché venga sottratto all’attività esecutiva in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 368/2016 emesso dal Giudice di Pace di Giarre nei confronti del Comune intimato, che non si è costituito in giudizio. Nelle more, l’ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. 267/2000, con conseguente sospensione del processo disposta dalla Sezione.

Successivamente l’Organo Straordinario di Liquidazione ha comunicato che il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto. Il ricorrente ha quindi chiesto un differimento del giudizio, stante la pendenza della procedura. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sospensione, dovendo il giudizio essere dichiarato estinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 248, comma 2, T.U.E.L., secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La norma prevede che le procedure esecutive pendenti, nelle quali siano scaduti i termini per l’opposizione o questa sia stata rigettata, siano dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto.

Il Tribunale richiama l’art. 252, comma 4, T.U.E.L., che attribuisce all’organo straordinario la competenza su fatti e atti di gestione anteriori e la gestione della massa passiva. La ratio della disciplina è di paralizzare le iniziative esecutive individuali, che sarebbero in grado di alterare la par condicio creditorum.

Su questa base il Collegio afferma l’equiparazione tra giudizio di ottemperanza e giudizio di esecuzione, con conseguente applicabilità dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L. La procedura di liquidazione dei debiti è dominata dal principio della par condicio, sicché la tutela della concorsualità comporta l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza.

Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscano conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi. Viene citata anche Cons. Stato, sez. V, n. 3337 del 2020, per cui è sufficiente che il debito appartenga alla gestione straordinaria perché sia sottratto all’attività esecutiva.

Nel caso concreto, il decreto ingiuntivo è antecedente alla dichiarazione di dissesto e concerne fatti parimenti anteriori, sicché il credito va ascritto alla gestione liquidatoria, con inserimento nella massa passiva. Il ricorso è pertanto dichiarato estinto. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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