Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta dichiarazione sanitaria favorevole (TAR Campania n. 4160 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenire di provvedimenti amministrativi che attestano il ripristino delle condizioni sanitarie richieste dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, per essere stato integralmente realizzato il bene della vita cui l’azione era diretta. La declaratoria presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, che il Collegio accerta dalla documentazione prodotta dalla parte. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla circostanza che gli atti accertativi favorevoli sono sopravvenuti alla proposizione del ricorso, così da non potersi imputare alle amministrazioni resistenti alcun contegno processuale ostinato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un allevamento di capi bufalini. L’ASL 104 – Caserta 1, all’esito di una prova PCR_RT con esito positivo per DNA del complesso Mycobacterium tuberculosis, aveva disposto il ritiro dello status di indenne da infezione da tubercolosi bovina e bufalina. Il provvedimento richiamava il rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e veniva seguito da un verbale di illecito amministrativo e da un verbale di ispezione con rilievo di non conformità significative e rischio alto.

La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Campania, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare e il risarcimento del danno. La richiesta cautelare è stata respinta con ordinanza n. 651. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una nota con cui ha segnalato il sopravvenire di certificazioni regionali e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della documentazione depositata. La Regione Campania, per il tramite dell’ASL competente, ha attestato con i moduli Mod. N e Mod. E, Prot. 04/11/2025, che l’allevamento della società ricorrente è «riconosciuto INDENNE (EX UFFICIALMENTE INDENNE) da Brucellosi sotto il controllo dello Stato» e, parimenti, indenne da Tubercolosi sotto il controllo dello Stato.

Su questa base il Tribunale afferma che il bene della vita perseguito con il ricorso risulta pienamente realizzato. Le dichiarazioni sanitarie favorevoli riguardano entrambe le infezioni oggetto del contenzioso, sicché la pretesa sostanziale della ricorrente è integralmente soddisfatta e l’interesse alla pronuncia di annullamento è venuto meno.

Il Collegio qualifica la vicenda come cessazione della materia del contendere. La decisione non investe nel merito la legittimità degli atti impugnati, che restano formalmente non scrutinati, ma si fonda sul venir meno dell’interesse alla decisione per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Quanto alle spese, il Tribunale osserva che gli atti accertativi sulla condizione sanitaria dei capi sono successivi alla proposizione del ricorso. Questa circostanza oggettiva giustifica la compensazione integrale, non potendosi ravvisare un’esigenza di soccombenza a carico delle amministrazioni resistenti, che avevano operato su un quadro sanitario anteriore.

La sentenza dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di giustizia, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa. La pronuncia si colloca nell’ambito delle definizioni accelerate legate allo smaltimento dell’arretrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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