Le dichiarazioni mendaci ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 prescindono dal dolo (TAR Lazio n. 12389 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 consegue alla mera non veridicità oggettiva della dichiarazione sostitutiva, senza che sia richiesto l’accertamento del dolo, essendo sufficiente anche una condotta connotata da colpa grave o comunque da violazione dei doveri di diligenza gravanti sul dichiarante, in applicazione del principio di autoresponsabilità. L’istituto della decadenza e il conseguente divieto di accesso ai contributi per due anni operano come effetti legali tipici e vincolati, senza alcun margine di discrezionalità per l’Amministrazione. La nozione amministrativa di non veridicità non è assimilabile a quella penalistica di falsità, che richiede il dolo quale elemento soggettivo del reato.
Il Fatto
La società ricorrente, emittente radiofonica locale, impugnava la nota ministeriale del 6 ottobre 2023 con cui era stata esclusa dalla procedura per l’assegnazione dei contributi alle emittenti locali per l’annualità 2023, ai sensi del d.P.R. n. 146/2017. L’esclusione era motivata dalla presunta non veridicità dei dati dichiarati nella domanda, con specifico riferimento al personale dipendente, dalla recidività di analoghe irregolarità e dall’omessa indicazione di dati relativi alla cassa integrazione. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava gli atti consequenziali, incluse le declaratorie di inammissibilità delle domande per le annualità 2024 e 2025, adottate ai sensi dell’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, il Collegio ha accertato, sul piano fattuale, che la piattaforma SICEM consentiva l’inserimento corretto dei dati richiesti, incluse le variazioni intervenute nei rapporti di lavoro, mediante la predisposizione di più segmenti contrattuali. La ricorrente, nelle più recenti difese, aveva abbandonato la tesi dell’impossibilità oggettiva, limitandosi a dedurre una mera difficoltà operativa, circostanza che ha privato di pregio l’assunto difensivo circa un impedimento tecnico insuperabile.
Quanto al nucleo centrale della controversia, il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2023, n. 5136), secondo cui l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 ricollega la decadenza alla non veridicità oggettiva della dichiarazione, prescindendo dall’accertamento del dolo. La disciplina si fonda sul principio di autoresponsabilità del dichiarante, che sopporta le conseguenze dell’inesattezza delle dichiarazioni rese nelle procedure semplificate. Il Collegio ha nettamente distinto l’illecito amministrativo da quello penale, rilevando che i delitti di falso richiedono il dolo quale quid pluris di offensività, coerentemente con il principio di extrema ratio del diritto penale.
Sulla scorta di tale distinzione, il TAR ha dichiarato irrilevante l’esito del procedimento penale invocato dalla ricorrente. L’archiviazione per “perché il fatto non sussiste” è stata letta alla luce della specifica fattispecie contestata — l’art. 316-ter c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche — che presuppone l’effettiva percezione del contributo, circostanza pacificamente insussistente per l’avvenuta esclusione. Tale esito non incide sulla valutazione amministrativa della non veridicità dei dati dichiarati.
Il Collegio ha poi disatteso la censura di disparità di trattamento, osservando che le situazioni poste a raffronto non erano sovrapponibili: la ricorrente aveva reiterato l’inserimento di dati non veritieri in due annualità consecutive, integrando un’ipotesi di recidiva idonea a differenziare la sua posizione rispetto ad altri operatori incorsi in mere inesattezze isolate. Tale reiterazione è stata ritenuta sintomatica di un’imperizia particolarmente grave e non scusabile, considerata anche la qualificazione professionale della società.
Da ultimo, il TAR ha escluso la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: una volta accertata la non veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, essendo vincolata ad applicare la conseguenza espulsiva, e analogamente deve dichiarare l’inammissibilità delle domande successive per il biennio previsto dall’art. 75, comma 1-bis.
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Nota della Redazione
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