Esecuzione del giudicato e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 411 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese, tuttavia, non è sufficiente il venir meno dell’interesse alla decisione: quando l’amministrazione abbia eseguito il titolo esecutivo solo dopo la notifica del ricorso, trova applicazione il principio di soccombenza virtuale. Le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le pubbliche amministrazioni deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso, e la sua inosservanza non è sanata dalla successiva esecuzione.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici prestati con contratto a termine. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita: gli importi liquidati non risultavano accreditati.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha disposto il pagamento integrale delle somme, e la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione, confermando la cessazione della materia del contendere ma insistendo sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, dopo la notifica del ricorso, ha dato piena esecuzione al giudicato, disponendo il pagamento di quanto dovuto a titolo di R.P.D. Di qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta da entrambe le parti.
Il profilo decisivo concerne la regolazione delle spese. Il Tribunale ha richiamato il principio di soccombenza virtuale, osservando che l’amministrazione ha eseguito il titolo soltanto dopo la notifica del ricorso di ottemperanza. Tale circostanza dimostra che il ricorso era necessario e che l’inerzia dell’amministrazione è stata la causa della lite.
La Corte ha quindi posto le spese a carico del Ministero resistente, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Il Collegio ha inoltre dato atto, in via di fatto, che la sentenza azionata era divenuta definitiva e che il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 era ormai decorso senza esito, circostanza che legittimava la proposizione del ricorso per ottemperanza. La declaratoria di cessazione si fonda esclusivamente sull’esecuzione sopravvenuta, non sulla ritualità o tempestività del ricorso, che è stata implicitamente riconosciuta. Il ricorso è stato dunque definito con la formula della cessazione della materia del contendere e con la condanna dell’amministrazione alle spese, quale conseguenza dell’accertata inottemperanza precedente alla notifica.
Nota della Redazione
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