Infortunio in itinere con sosta per soccorso mantiene il nesso causale (TAR Lombardia n. 415 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di infortunio in itinere del dipendente pubblico, non integra interruzione del nesso causale con il servizio la sosta compiuta dal lavoratore, lungo il tragitto di rientro verso la propria autovettura, per verificare se un terzo soggetto abbisogni di aiuto. Tale condotta non costituisce deviazione dal percorso normalmente seguito né sosta non necessitata, poiché risponde a una scelta non arbitraria e non motivata da ragioni personali. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica, è censurabile per eccesso di potere quando incorra in manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti. Ne consegue l’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del diniego di equo indennizzo.
Il Fatto
Un carabiniere, ormai in congedo, al termine del turno pomeridiano presso il Comando Provinciale ove prestava servizio, si stava recando verso la propria autovettura, posteggiata in luogo pubblico nei dintorni della sede, per fare rientro a casa. Notava un veicolo con il cofano aperto, apparentemente in panne, e vi si avvicinava per prestare l’eventuale aiuto del proprietario. In quel frangente sopraggiungeva un’ulteriore auto che lo investiva, procurandogli politraumi di rilevante entità.
Il dipendente presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo. Il procedimento si concludeva con il decreto del 15 giugno 2022, che recepiva il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e negava la dipendenza, ravvisando una sosta non necessitata interruttiva del nesso causale. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi. L’art. 40, comma 2, cod. proc. amm. non impone formule sacramentali: le doglianze erano chiaramente evincibili, tanto che la stessa difesa erariale vi aveva replicato, escludendo lesioni del diritto di difesa. Il profilo, peraltro, era scrutinabile d’ufficio.
Nel merito, il giudizio verte sulla sola configurabilità dell’infortunio in itinere, essendo pacifico lo svolgimento dei fatti. Il Collegio richiama i presupposti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa: nesso eziologico tra percorso ed evento; nesso almeno occasionale tra itinerario e attività lavorativa; necessità dell’uso del veicolo privato; assenza di condotte di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada.
Secondo l’Amministrazione, il nesso si sarebbe interrotto perché l’evento si era verificato in un momento di deviazione per ragioni estranee al servizio. Il Collegio dissente: il ricorrente si stava dirigendo verso il luogo ove l’autovettura era posteggiata e ivi si è verificato l’evento lesivo, senza alcuna deviazione dal tragitto normalmente seguito. Neppure può parlarsi di sosta non necessitata, poiché non prendere subito l’auto rispondeva a una scelta non arbitraria, giustificata dall’appurare se un terzo abbisognasse di aiuto. Irrilevanti la conoscenza del terzo e l’abito civile, normale nel rientro dall’abitazione a servizio terminato.
Il parere del CVCS, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile per eccesso di potere in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze di fatto incidenti sulla valutazione conclusiva. Nel caso di specie è configurabile una manifesta irragionevolezza, che impone la censura.
Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze. I provvedimenti impugnati sono annullati e l’Amministrazione dovrà riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo, consistente nel considerare sussistente il nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento lesivo. Restano salve le ulteriori determinazioni consequenziali. I Ministeri resistenti sono condannati in solido alle spese di lite.
Nota della Redazione
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