Riconoscimento titolo estero sostegno: obbligo di comparazione effettiva e misure compensative (TAR Lazio n. 9175 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, anche in una situazione che non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE ma in quello degli articoli 45 e 49 TFUE, deve essere preceduto da un confronto analitico e specifico tra le competenze attestate dal titolo e dall’esperienza dell’interessato e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. L’Amministrazione non può limitarsi a rilievi di carattere generale e formale, ma è tenuta a valorizzare le conoscenze, abilità e competenze documentate dall’istante. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato d’origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, eventualmente aggravate con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, per colmare le differenze sostanziali riscontrate.

Il Fatto

La ricorrente, docente in Italia, aveva inoltrato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, rilasciato dall’Università “San Jorge” (“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”). L’Amministrazione, acquisito il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha rigettato l’istanza, ritenendo che l’attestato, in quanto non abilitante in Spagna, fosse privo dei requisiti giuridici minimi per accedere in Italia all’insegnamento come specializzato sul sostegno.

Il Ministero ha poi proceduto, “con il massimo favor per l’istante”, al confronto tra il percorso formativo italiano e quello seguito in Spagna, concludendo per l’esistenza di “incolmabili differenze” tra i due percorsi e negando il riconoscimento. Avverso tale diniego la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo plurime censure relative al difetto di istruttoria e motivazione e alla violazione dei principi europei in materia di libertà di circolazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, aderendo all’orientamento della Sezione (sentenze n. 14818/2025, n. 7970/2026 e n. 8828/2026). Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24), secondo cui le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a valutare l’insieme dei diplomi, certificati e titoli presentati dal cittadino dell’Unione, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. La Corte ha precisato che gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono di riconoscere un titolo non abilitante nello Stato d’origine, ma lo Stato ospitante può tenerne conto nella valutazione comparativa.

Nel caso di specie, la valutazione ministeriale è risultata fondata su rilievi di carattere generale e formale: il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di specializzazione di cui all’art. 3 del D.M. 30.09.2011, la distinzione tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, la modalità blended del corso spagnolo. La Sezione ha osservato, in giudizi analoghi, che i programmi del corso prevedono 300 ore di formazione pratica e presentano una diffusa sovrapposizione di materie con gli insegnamenti di cui all’Allegato B del D.M. 30.09.2011, quali psicologia dello sviluppo, neuropsicologia giovanile, educazione speciale e pedagogia speciale.

Inoltre, il Ministero non ha valutato la possibilità di imporre misure compensative per colmare le differenze riscontrate, nonostante la giurisprudenza euro-unitaria (Corte di Giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020) riconosca l’assegnazione di tali misure anche in caso di divergenze sostanziali e in assenza di titolo abilitativo. Il Collegio ha infine rilevato un’ulteriore incoerenza: il Dicastero ha ammesso ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del D.L. n. 71/2024, conv. in L. n. 106/2024, docenti in possesso del medesimo titolo estero rilasciato dall’Università “San Jorge”, ritenendolo evidentemente conforme ai requisiti di qualità del D.I. n. 77 del 24.04.2025. Ciò rende non chiare le ragioni per cui le differenze riscontrate non possano essere colmate con misure compensative adeguate, anche aggravate, in luogo del diniego.

La sentenza ha pertanto annullato il provvedimento impugnato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza attraverso un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza professionale dell’interessata, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate, giusta la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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