Esecuzione del giudicato civile: tassazione separata e contributi sull’intero periodo (TAR Sicilia n. 2017 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza resa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al comando contenuto nel titolo e non può integrarlo né interpretarlo, dovendosi limitare a una mera attività esecutiva. L’indennità risarcitoria conseguente a licenziamento illegittimo, in quanto reintegra la perdita di reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito della stessa categoria e va assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., non alla tassazione ordinaria. Quanto ai contributi, il “medesimo periodo” richiamato dall’art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 coincide con l’arco compreso tra il licenziamento e l’effettiva reintegrazione; il limite delle ventiquattro mensilità opera solo sull’indennità e non può estendersi all’obbligo contributivo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1198/2024, aveva annullato il licenziamento irrogato a un lavoratore e condannato il Comune alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione, comunque non superiore a ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi. Il Comune aveva riammesso in servizio il lavoratore e, con propria determinazione, aveva liquidato l’indennità applicando la tassazione ordinaria, trattenendo la quota contributiva a carico del lavoratore e calcolando i contributi solo per ventiquattro mesi.
Il lavoratore ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’elusione del giudicato sotto tre profili: errata tassazione, indebita trattenuta contributiva e limitazione del computo contributivo. Nelle more, il Comune ha riconosciuto la spettanza della somma trattenuta e avviato la rettifica fiscale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. All’ordinanza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia civile è stata attribuita valenza equipollente alla certificazione del passaggio in giudicato.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento amministrativo secondo cui, a fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo integrarlo, pena la sindacabilità del rapporto sottostante in difetto di giurisdizione.
Il primo motivo è stato accolto. L’art. 6 del T.U.I.R. classifica i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nella stessa categoria di quelli perduti; l’art. 17, comma 1, lett. b), assoggetta a tassazione separata gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti. L’indennità risarcitoria, equiparata a reddito di lavoro dipendente, è quindi soggetta a tassazione separata, non a quella ordinaria applicata dall’Ente.
Il secondo motivo è stato dichiarato cessato per sopravvenuta soddisfazione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo il Comune disposto il pagamento della somma trattenuta; il pagamento, intervenuto solo in corso di causa, ha fondato la condanna alle spese.
Il terzo motivo è stato accolto. Il “medesimo periodo” di cui all’art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 va riferito, sul piano letterale e sistematico, all’arco compreso tra il giorno del licenziamento e quello dell’effettiva reintegrazione. Il tetto delle ventiquattro mensilità riguarda solo l’importo dell’indennità. La Cassazione, con le pronunce richiamate, ha confermato che la posizione contributiva va ricostruita integralmente “ora per allora”, senza estendere il limite ai contributi.
Il Tribunale ha pertanto ordinato l’integrale conformazione al giudicato nel termine di sessanta giorni, nominando fin d’ora il commissario ad acta, e ha respinto la domanda di penalità di mora, non ravvisandone i presupposti.
Nota della Redazione
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