Accesso agli atti escluso per gli accordi sindacali del gestore dei rifiuti (TAR Calabria n. 251 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di un servizio pubblico rientra, sul piano soggettivo, nell’area di applicabilità della disciplina sull’accesso agli atti, poiché l’art. 23 L. n. 241/1990 estende gli obblighi ostensivi ai gestori di pubblici servizi e l’art. 22, comma 1, lett. e), L. n. 241/1990 ricomprende i soggetti di diritto privato per la loro attività di pubblico interesse. Sul piano oggettivo, l’art. 22, lett. d), L. n. 241/1990 include tra i documenti ostensibili quelli concernenti l’attività di pubblico interesse a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale. Tuttavia, la documentazione relativa agli accordi sindacali attiene all’attività di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti del gestore, di natura prettamente privatistica, e resta estranea ai profili di pubblico interesse che attrarrebbero l’atto nella sfera autoritativa protetta dal diritto di accesso. Ne consegue il rigetto della domanda ostensiva proposta nei confronti del gestore.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti con contratto part time del gestore del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’intero territorio comunale, hanno presentato il 29.09.2025 un’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. La richiesta, inviata al gestore, a due organizzazioni sindacali e a una sezione territoriale della medesima sigla, mirava a ottenere la documentazione relativa agli accordi sindacali in deroga richiamati in un articolo pubblicato su un’emittente informativa locale l’8.07.2025.

I ricorrenti rappresentano che la percentuale di lavoratori occupati in modalità part time è di molto superiore al limite del 10% previsto dai contratti collettivi di categoria, e che l’accesso è volto a tutelare le posizioni di lavoro. Non avendo ottenuto riscontro, hanno impugnato il silenzio rigetto chiedendo la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto definito la posizione soggettiva dei soggetti evocati in giudizio. Il ricorso è inammissibile nella parte rivolta al Comune, amministrazione priva della disponibilità degli atti richiesti, e nei confronti della U.I.L. Catanzaro, soggetto privato non in possesso della documentazione. Difetta quindi la legittimazione passiva.

Nel merito, il giudice ha riconosciuto che il gestore, in quanto affidatario di un servizio pubblico, rientra nell’area di applicabilità della disciplina sull’accesso in forza dell’art. 23 L. n. 241/1990, che richiama i gestori di pubblici servizi. La società, pur nella forma privatistica e pur operando mediante atti di diritto privato, presenta elementi di natura pubblicistica, come affermato dal TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis, 21 ottobre 2025, n. 1891, richiamato dal Collegio.

Su questa base il Tribunale ha richiamato l’art. 22, comma 1, lett. e), L. n. 241/1990, che include i soggetti di diritto privato limitatamente all’attività di pubblico interesse, e la lett. d) della stessa disposizione, che ricomprende i documenti relativi a tale attività indipendentemente dalla natura della disciplina sostanziale.

Il passaggio decisivo riguarda il piano oggettivo. La documentazione richiesta afferisce agli accordi sindacali e dunque alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti del gestore. Si tratta di attività prettamente privatistica, avulsa dai profili di pubblico interesse che attrarrebbero l’atto nella sfera pubblicistica protetta dal diritto di accesso, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415. L’atto resta estraneo, sul piano letterale e teleologico, al raggio d’azione del meccanismo ostensivo.

Il ricorso è pertanto rigettato nei confronti del gestore e dichiarato inammissibile per il resto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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