Accesso agli atti e interesse strumentale alla difesa in giudizio (TAR Sicilia n. 2018 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella dell’interesse all’impugnativa e non richiede una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. È sufficiente che il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente, restando autonoma la posizione di accesso rispetto alla situazione legittimante. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente finalizzata all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato a un giudizio, è precluso al giudice amministrativo ogni apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda e sulla rilevanza dei documenti.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una diffida di pagamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ritenuta non spettante negli anni 2015 e 2016, ha presentato in data 10 novembre 2025 istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990. Ha chiesto copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, dell’atto indicativo della prestazione e della data di erogazione, del prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e di ogni ulteriore documento presupposto o connesso.
Non ricevendo riscontro, il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-diniego e del proprio diritto all’ostensione. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha consentito l’accesso solo ad alcuni documenti, omettendo l’autocertificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, per la parte di documentazione resa disponibile, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La controversia residua riguarda i documenti non ostesi, rispetto ai quali il ricorso è fondato, in coerenza con i precedenti di Sezione su casi analoghi, tra cui T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, n. 2048 del 2025.
Il giudice muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale riferito a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La giurisprudenza, richiamata dal Collegio, ha progressivamente ampliato la nozione di situazione giuridicamente rilevante: essa è distinta e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo.
Ne deriva che la legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti oggetto della richiesta abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016, che hanno elaborato una nozione ampia di strumentalità, intesa come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e non necessariamente collegata all’esercizio del diritto di difesa in giudizio.
Il giudice sottolinea inoltre che, quando l’accesso è finalizzato a un giudizio, è precluso all’amministrazione e al giudice amministrativo ogni apprezzamento sulla fondatezza della domanda e sulla rilevanza dei documenti: la valutazione spetta al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va valutato in astratto e ha consistenza autonoma rispetto allo scopo ultimo.
Applicando tali principi, il ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, avendo esplicitato l’intenzione di agire in giudizio a fronte di una pretesa creditoria ritenuta generica. Sussiste il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti e la posizione di interesse tutelata, onde va garantito l’accesso agli atti residui. Il Collegio ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti non ancora ostesi, ove esistenti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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