Esecuzione del giudicato e termine per l’ottemperanza nel ritardo della pubblica amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 468 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato amministrativo, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale al domicilio digitale dell’amministrazione. La notificazione effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante come domicilio digitale è idonea a far decorrere il termine. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 571/2023 del 21 settembre 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascuna, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, i rispettivi importi nominali.
Le interessate assumono che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione neppure costituitasi, emergono i presupposti per il rimedio di esecuzione del giudicato ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo verifica anzitutto il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nel caso di specie il termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 3 gennaio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato, citando tra le altre le pronunce del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, del TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370 e del TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169, tutte conformi nel ritenere la notificazione al domicilio digitale idonea a far decorrere il termine di ottemperanza.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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