Accesso antimafia: sopravvenuta carenza di interesse per deposito documenti (TAR Basilicata n. 276 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i documenti richiesti, ancorché inizialmente secretati dall’Amministrazione, vengano successivamente depositati in giudizio dall’Amministrazione stessa o dalla parte resistente nell’ambito del giudizio di merito. La produzione in atti determina, infatti, il venir meno dell’interesse strumentale della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sulla legittimità del diniego opposto alla richiesta ostensiva, poiché la conoscenza dei documenti è già stata conseguita per altra via. La declaratoria di improcedibilità non comporta pronuncia sulle spese della fase cautelare, che restano riservate alla sentenza definitiva di merito.

Il Fatto

L’impresa individuale ricorrente impugnava dinanzi al TAR il decreto prefettizio di informazione interdittiva antimafia, emesso ai sensi degli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011. A fondamento del ricorso, la ricorrente presentava istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. avverso la nota con cui la Prefettura aveva parzialmente negato l’ostensione di alcuni documenti, tra cui note dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Questura.

L’Amministrazione aveva motivato il diniego facendo riferimento alla natura dei documenti, concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sostenendo la necessità di accedere agli atti per difendersi dall’accusa di permeabilità mafiosa.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i documenti oggetto dell’istanza di accesso erano stati prodotti in giudizio dall’Amministrazione resistente. In particolare, la nota del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri era stata depositata dalla Prefettura in data 24.4.2026, mentre le note della Guardia di Finanza e della Questura erano state allegate all’atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 20.5.2026.

Il Tribunale ha quindi constatato che la ricorrente aveva già ottenuto, attraverso il deposito in giudizio, la conoscenza dei documenti richiesti, sia pure in un momento successivo all’istanza di accesso. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione sulla legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, non essendo più attuale l’esigenza di ottenere una pronuncia che ordinasse l’esibizione di atti ormai conoscibili.

Alla luce di ciò, il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., riservando al definitivo la liquidazione delle spese della presente fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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