Ottemperanza per sentenze del giudice ordinario: ammissibile ex art. 112 comma 2 lett. c) c.p.a. per la carta docente (TAR Abruzzo n. 543 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è il rimedio esperibile dal privato per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Ai fini della proponibilità del ricorso è necessario che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, nonché il termine di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. Nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, il quale subentra all’amministrazione inadempiente, con il potere di allocare la somma in bilancio, anche in assenza di apposito stanziamento, e di porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituire legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della c.d. “carta elettronica” del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, condannando l’amministrazione all’erogazione della somma di € 2.500,00.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione, ma quest’ultima non aveva provveduto all’adempimento nel termine di 120 giorni previsto dalla legge. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, accertando che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il Collegio ha poi rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che non era stata allegata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione. Ha pertanto dichiarato l’obbligo di quest’ultima di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale, assegnando un termine di 60 giorni per provvedere, con obbligo di depositare la prova dell’avvenuto adempimento in modalità telematica.
Il TAR ha inoltre ritenuto di nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del MIM, con facoltà di delega. Il commissario avrebbe dovuto provvedere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, entro il termine di 60 giorni, ponendo in essere tutti gli atti necessari, inclusa l’allocazione della somma in bilancio anche in assenza di stanziamento e l’espletamento delle fasi di impegno e pagamento. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Infine, il Collegio ha liquidato le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente, riducendo l’importo del 50% in considerazione della natura seriale del ricorso, come dimostrato dal ruolo di udienza che annoverava decine di ricorsi analoghi in materia di “carta docenti”, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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